Attività sociali e culto, la prova dell’IMU. Tutte le agevolazioni che interessano le parrocchie. Le novità per i comodati

 

Per gli enti non commerciali il mese di giugno rappresenta il periodo in cui sono concentrati i due adempimenti più rilevanti ai fini IMU: entro il 16 giugno va effettuato il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026, mentre entro il 30 giugno deve essere trasmessa la dichiarazione IMU ENC relativa al 2025. L’obbligo interessa gli enti proprietari di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli, nonché i titolari di diritti reali sugli immobili. Anche nei casi di esenzione totale resta necessario verificare con attenzione la propria posizione: se il versamento può non essere dovuto, l’invio della dichiarazione continua, infatti, a rappresentare un adempimento obbligatorio.

 
 
La dichiarazione. Per gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU ogni anno, anche in assenza di variazioni e anche per immobili rispetto ai quali i comuni dispongono già di informazioni nelle proprie banche dati. È questa una delle principali differenze rispetto a persone fisiche, società ed enti commerciali, per i quali l’adempimento è richiesto solo in presenza di variazioni o per fruire di specifiche agevolazioni. Resta inoltre necessario utilizzare il modello dedicato “IMU ENC”, da trasmettere esclusivamente per via telematica, secondo il tracciato approvato con il D.M. 24 aprile 2024. Il Modello è composto da un frontespizio (per i dati del contribuente) e dai quadri A, B, C, D. Gli immobili vanno inseriti nei Quadri A e B, il Quadro C è dedicato alla determinazione dell’imposta e il Quadro D, è relativo alle compensazioni e rimborsi. Le Istruzioni chiariscono che nel Quadro A devono essere dichiarati gli immobili imponibili ed anche quelli esenti, ma solo quelli che godono di esenzioni diverse da quella tipica delle attività socialmente rilevanti di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g) della L. 160/2019 (v. oltre). A questi immobili è dedicato il Quadro B in cui vanno inseriti sia gli immobili utilizzati esclusivamente per le attività agevolate (e quindi totalmente esenti) sia quelli utilizzati promiscuamente per attività socialmente rilevanti e altre attività (perciò parzialmente imponibili).

 

 

I versamenti. Anche sul fronte dei pagamenti gli enti non commerciali seguono regole specifiche. L’IMU non si versa in due sole rate, ma in tre momenti: due acconti, ciascuno pari al 50% dell’IMU corrisposta l’anno precedente, con scadenza il 16 giugno 2026 e il 16 dicembre 2026, e un saldo finale da effettuare entro il 16 giugno 2027, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per il 2026. Il calcolo richiede un controllo delle aliquote deliberate dal comune competente per il 2026; poiché la loro efficacia dipende dalla pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre; se la pubblicazione non avviene nei termini, continuano ad applicarsi le aliquote dell’anno precedente. Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di  versamento, l'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni presentate. Le compensazioni sono possibili solo tra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune.

 

 

Le riduzioni della base imponibile e dell’aliquota. Accanto alle esenzioni, la normativa prevede alcune agevolazioni di particolare interesse per gli enti: la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati storici e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili; secondo le Istruzioni ministeriali, le due riduzioni possono anche cumularsi. La prima riduzione riguarda i fabbricati di interesse storico o artistico individuati dall’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, gli immobili appartenenti a enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quando presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e siano opere di autore non più vivente, realizzate da oltre settanta anni. Su questi immobili, per i quali opera una presunzione di interesse culturale, l’Ordinanza della Corte di Cassazione 24 settembre 2020, n. 20131, ha affermato che il beneficio spetta anche in mancanza del formale provvedimento di riconoscimento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004. La presunzione resta infatti efficace fino a quando il Ministero competente non effettui la verifica prevista dall’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto e accerti l’assenza dell’interesse culturale del bene. La seconda agevolazione concerne i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, con effetto limitato al periodo dell’anno in cui tali condizioni ricorrono. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve risultare da una perizia dell’ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante la situazione dell’immobile. In alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Resta inoltre ferma la facoltà dei comuni di definire, nei propri regolamenti, le caratteristiche della fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione. Va ricordato, infine, che gli enti che concedono fabbricati in locazione possono rientrare anche nella disciplina prevista per le abitazioni locate a canone concordato, per le quali l’aliquota deliberata dal comune è ridotta al 75 per cento, ai sensi del comma 760.
 
 
Le esenzioni. La disciplina delle esenzioni IMU per gli enti non commerciali trova il proprio riferimento principale nei commi 758 e 759 dell’articolo 1 della L. Il comma 758 disciplina l’esenzione dei terreni agricoli; tra le ipotesi di maggiore rilievo per gli enti si segnalano, ad esempio, i terreni situati nei comuni delle isole minori elencati nell’allegato A della L.448/2001 e quelli compresi nelle aree montane o collinari individuate ai sensi dell’articolo 15 della L. 984/1977. Le esenzioni previste dal comma 759 riprendono in larga parte fattispecie già note nella disciplina ICI. Per quanto qui interessa, rilevano in particolare: i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (lett. b); i fabbricati culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973, quali musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, a condizione che il possessore non tragga alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile (lett. c); i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le relative pertinenze (lett. d); gli immobili impiegati per attività socialmente rilevanti (lett. g). Tra queste, l’ipotesi più significativa per gli enti non commerciali è l’esenzione degli immobili destinati ad attività socialmente rilevanti, purché siano posseduti e utilizzati dall’ente non commerciale e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e culto individuate dall’articolo 16, lettera a), della L. 222/1985. Per beneficiare dell’esenzione, l’ente deve inoltre inserire nel proprio statuto le clausole di non lucratività previste dall’articolo 3 del D.M. 200/2012: a) il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione; b) l’obbligo di reinvestire utili e avanzi di gestione esclusivamente nello sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale; c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, a un altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.Per gli enti ecclesiastici, in luogo delle modifiche statutarie, le medesime clausole devono essere recepite mediante l’adozione di un regolamento da registrare presso l’Agenzia delle entrate (cfr. Ris. n. 1 del 3 dicembre 2012).
 
Ulteriore condizione per accedere all’esenzione è che le attività siano svolte con modalità non commerciali, secondo quanto precisato dall’articolo 4 del D.M. 200/2012, che individua i cosiddetti requisiti di settore, definendo le caratteristiche concrete di svolgimento delle attività e i relativi limiti economici. Le Istruzioni alla dichiarazione illustrano in modo analitico i requisiti richiesti per ciascuna delle attività agevolate. Un aspetto peculiare di questa esenzione riguarda le unità immobiliari utilizzate promiscuamente, cioè in parte per attività agevolate e in parte per attività diverse. In tali casi l’esenzione può essere mantenuta solo in misura parziale, assoggettando a imposta la quota corrispondente all’utilizzo non agevolato. La percentuale imponibile va determinata applicando i criteri previsti dall’articolo 5 del D.M. 200/2012: quello dello spazio, quello delle teste e quello del tempo. Il primo considera il rapporto tra la superficie destinata alle attività non meritevoli e la superficie complessiva dell’immobile; il secondo guarda al numero dei soggetti nei cui confronti l’attività è svolta con modalità commerciali rispetto al totale dei destinatari; il terzo tiene conto dei giorni in cui l’unità immobiliare è impiegata per attività non esenti rispetto ai 365 giorni dell’anno. I tre criteri possono anche concorrere tra loro, riducendo ulteriormente la quota imponibile. Ai fini dell’esenzione, la disciplina richiede in via generale la coincidenza tra possessore e utilizzatore dell’immobile. A tale principio la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un’eccezione, con una norma di interpretazione autentica che considera “posseduti” anche gli immobili concessi in comodato a un ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, purché il comodatario vi svolga esclusivamente le attività socialmente rilevanti previste dalla norma e con modalità non commerciali (art. 1, comma 71, lett. a), L. 213/2023). La norma di interpretazione autentica non incide, peraltro, sulla facoltà riconosciuta ai comuni di derogare per via regolamentare al requisito della coincidenza tra proprietario e utilizzatore, mantenendo l’esenzione anche per gli immobili concessi in comodato gratuito al  comune, ad altro ente territoriale o a un ente non commerciale, quando siano destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (art. 1, comma 777, lett. c), L. 160/2019). La L. 213/2023 è intervenuta, sempre in via di interpretazione autentica, anche sul requisito dell’utilizzo degli immobili nelle attività agevolate, chiarendo che essi si considerano “utilizzati” quando restano strumentali allo svolgimento delle attività meritevoli, anche se tali attività non sono esercitate in concreto in un determinato momento, purché non venga meno in via definitiva la strumentalità del bene. Di conseguenza, il mancato utilizzo non determina più automaticamente la perdita dell’esenzione, se si tratta di una situazione solo temporanea. Merita un richiamo specifico l’esenzione per le attività sportive alla luce dell’articolo 6-bis del D.L. 84/2025. La disposizione interviene sul requisito delle modalità non commerciali per associazioni e società sportive dilettantistiche, prevedendo che i comuni individuino annualmente, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi praticati per attività analoghe svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, così da verificare il rispetto della soglia fissata dall’articolo 4, comma 6, del D.M. 200/2012. In termini operativi, l’esenzione continua quindi a spettare quando l’attività sportiva è resa gratuitamente oppure dietro corrispettivi simbolici, non superiori alla metà dei valori medi di riferimento; nelle more dell’individuazione comunale dei corrispettivi medi, la disciplina transitoria introdotta dal decreto ha previsto l’applicazione dell’esenzione per i soggetti sportivi iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
 
 
Le esenzioni per gli enti ecclesiastici. Per gli enti ecclesiastici assumono particolare rilievo tre ipotesi di esenzione: quella prevista dalla lettera b) del comma 759, poiché gli edifici di culto sono censiti nella categoria catastale E/7; quella della lettera d), relativa agli edifici destinati al culto e alle loro pertinenze, di speciale interesse per le parrocchie; e quella contenuta nella seconda parte della lettera g), riguardante gli immobili destinati alle attività di religione e culto. Il contenuto di tali attività è precisato dall’articolo 16, lettera a), della L. 222/1985, che vi ricomprende l’esercizio del culto, la cura delle anime, la formazione del clero e dei religiosi, gli scopi missionari, la catechesi e l’educazione cristiana. In base a questa definizione rientrano nell’esenzione, ai sensi della lettera g), anche oratori, centri parrocchiali, seminari, case religiose, monasteri, conventi, episcopi e uffici delle curie diocesane. L’esenzione riferita agli edifici di culto e alle relative pertinenze consente di escludere dall’imposizione tutti gli immobili destinati a luogo di culto, vale a dire le chiese, nonché le loro pertinenze, tra cui rientrano, ad esempio, l’oratorio, gli altri locali nei quali si svolgono attività parrocchiali e le abitazioni dei sacerdoti. Occorre peraltro considerare che uno stesso immobile può ricadere in più ipotesi di esenzione: la chiesa, ad esempio, è esente perché censita in categoria E/7, perché costituisce edificio di culto e perché ospita un’attività di religione e culto. Diversamente, altri immobili godono dell’esenzione per una sola ragione,  come nel caso delle abitazioni del clero, che risultano esenti soltanto in quanto pertinenze della chiesa presso cui risiede il sacerdote incaricato della cura pastorale della parrocchia.
 
 
Applicazione territoriale. Come ricordano le Istruzioni, l’IMU non trova applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. In forza dell’autonomia impositiva riconosciuta dai rispettivi statuti, essa è sostituita, nella provincia di Trento, dall’IMIS (Imposta immobiliare semplice), disciplinata dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; nella provincia di Bolzano, dall’IMI (Imposta municipale immobiliare), prevista dalla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3; nella Regione Friuli-Venezia Giulia, dall’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma), istituita con la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.
 
 
Patrizia Clementi 
Da Avvenire NON PROFIT del 26 Maggio 2026