CONTRATTO DIOCESANO 2011-13 PER I SACRISTI DELLA DIOCESI DI MILANO
L’anno 2011 il giorno 6 del mese di dicembre in Milano,
tra
la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano
e
la Commissione dell’Unione Diocesana dei Sacristi,
è stato stipulato il seguente Contratto
per i Sacristi della Diocesi di Milano con decorrenza 1° gennaio 2011
PREMESSA
Il presente Contratto si applica ai Sacristi assunti presso le Parrocchie e gli Enti Ecclesiastici della Diocesi di Milano fino al 31 dicembre 2007. Per i Sacristi assunti successivamente a tale data, sarà applicato il solo Contratto Nazionale di Lavoro stipulato tra la FACI - Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia di Roma e la FIUDAC/S - Federazione Italiana Unioni Diocesane addetti al Culto/Sacristi.
Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa si definisce Sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi del loro decoro. Le mansioni che il Sacrista è tenuto a svolgere sono:
- preparare ed assistere alle funzioni liturgiche e agli incontri della comunità cristiana nell’aula ecclesiale;
- custodire la chiesa, gli arredi e suppellettili sacre;
- attendere alle attività che si svolgono all’interno della chiesa;
- pulire la chiesa, la sacrestia e il sagrato antistante, in modo ordinario e straordinario, in base alle possibilità tecniche dei mezzi a sua disposizione.
All’atto dell’assunzione, attraverso la lettera di assunzione, potranno essere concordate altre ulteriori mansioni, coi vincoli dell’orario fisso. I Sacristi possono essere inquadrati in due categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato:
Gruppo A: Sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una chiesa o di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro, e non potranno quindi attendere ad altro lavoro.
Gruppo B: Sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova
L’assunzione del Sacrista è effettuata dal legale rappresentante dell’ente ecclesiastico titolare dell’officiatura del culto della chiesa, nel rispetto delle norme di legge. All’atto dell’assunzione, il Sacrista deve essere in possesso dei documenti anagrafici e del codice fiscale. Fermi restando gli obblighi di legge circa l’assunzione, il periodo di prova non potrà avere la durata superiore a mesi tre durante il quale è reciproco il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro. Terminato tale periodo il Sacrista si intende confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova verrà considerato a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di mancata conferma, al Sacrista sarà corrisposto il compenso per l’effettivo periodo di servizio prestato e quanto dovuto per norma di legge. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto solo se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Art. 3 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario è di 44 (quarantaquattro) ore settimanali distribuite di massima in sei giornate lavorative. L’orario giornaliero sarà concordato con il rappresentante dell’Ente Ecclesiastico.
Art. 4 - Lavoro straordinario
Le prestazioni straordinarie dovranno essere sempre autorizzate e saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni:
a) oltre le 44 ore settimanali: 30%
b) quelle comprese fra le ore 23 serali e le ore 6 del mattino: 100%.
Art. 5 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale viene stabilito in almeno una giornata e mezza nell’ambito della settimana e sarà fissato di comune accordo.
Il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile.
Il riposo non effettuato per causa di forza maggiore dovrà essere ricuperato in seguito.
Il lavoro svolto nelle domeniche e nelle altre festività religiose sarà retribuito con paga ordinaria senza alcuna maggiorazione.
Art. 6 - Festività religiose e nazionali
Secondo i disposti delle Leggi 27/5/1949 n. 260 - 31/5/1954 n. 90 - 5/3/1977 n. 54 - D.P.R.
28/12/1985 n. 792, sono considerati festivi i seguenti giorni:
- 1° Gennaio - Primo giorno dell’anno
- 6 Gennaio - Epifania
- il Lunedì di Pasqua
- 25 Aprile - Anniversario della Liberazione
- 1° Maggio - Festa del lavoro
- 2 Giugno - Anniversario della Repubblica
- 15 Agosto - Festa dell’Assunta
- 1° Novembre - Festa di tutti i Santi
- 8 Dicembre - Festa dell’Immacolata
- 25 Dicembre - S. Natale
- 26 Dicembre - S. Stefano
- la Festa del S. Patrono.
In caso di mancato godimento di tali festività per motivi di servizio, esse verranno compensate con una indennità pari a 1/26 dello stipendio globale, maggiorato del 50%.
Art. 7 - Congedi
In caso di matrimonio è concesso un permesso al Sacrista di 15 giorni consecutivi. In caso di decesso di un parente fino al 2° grado è concesso un permesso retribuito di 3 (tre) giorni all’anno, ai sensi della legge 53/2000. Durante tali congedi verrà corrisposta la normale retribuzione. Per ciascun anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) sono riconosciute:
- al presidente diocesano e a 2 membri della giunta diocesana fino ad un massimo di 24 ore non retribuite per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
- ai membri dell’associazione 1 (una) giornata non retribuita per la partecipazione agli incontri associativi.
Art. 8 - Gratifica natalizia e premio pasquale
Al Sacrista verrà corrisposta ogni anno, in occasione del S. Natale, una gratifica pari ad una mensilità della normale retribuzione (13° mensilità). Inoltre, ogni anno, in occasione della S. Pasqua, al Sacrista verrà corrisposto un premio pari a euro 600,00 (euro seicento/00). In caso di prestazione di lavoro inferiore a un anno, la 13° mensilità e il premio pasquale saranno calcolati in dodicesimi, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore a quindici giorni.
Art. 9 - Assicurazioni
Il Rappresentante legale dell’Ente Ecclesiastico provvederà ad assicurare il Sacrista, secondo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sociali, all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L.
Art. 10 - Retribuzione
La retribuzione mensile del Sacrista, comprensiva di ogni indennità, viene stabilita come segue:
Gruppo A :
dall’ 1/1/2011 euro 1.290,00
dall’ 1/1/2012 euro 1.365,00
dall’1/1/2013 euro 1.400,00
Gruppo B :
La retribuzione oraria del Sacrista, comprensiva di ogni indennità, viene stabilita come segue:
dall’ 1/1/2011 euro 6,75
dall’ 1/1/2012 euro 7,15
dall’ 1/1/2013 euro 7,33
Il presente Contratto, ai fini della retribuzione di cui sopra, entra in vigore dal 1° gennaio 2011. Il Sacrista avrà diritto ad un massimo di 8 scatti biennali di anzianità pari a euro 25,00 (venticinque/00) cadauno. Il numero degli scatti biennali decorre dall’1/4/1967. Tali scatti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Per quanto riguarda i Sacristi del Gruppo B lo scatto biennale sarà calcolato dividendo l’importo di euro 25,00 per 191 ore e moltiplicando il quoziente per il numero delle ore lavorate mensilmente dal Sacrista, fermo restando il numero di 8 scatti e la decorrenza. Si precisa inoltre che tale criterio si applica anche nel calcolo del premio pasquale (art. 8) e cioè: euro 600,00/191 moltiplicato per il numero delle ore lavorate mensilmente. Rimane invariato il valore degli scatti precedentemente maturati.
Art. 11 - Alloggio al Sacrista
Per tutti gli assunti al 31/3/1987 è concesso un alloggio adeguato ad uso esclusivo del Sacrista e della sua famiglia. A questo proposito va ricordato che non è consentito dare alloggio a terzi, anche se parenti. Sono a carico del Sacrista: il gas, la luce, il riscaldamento ed il telefono. Ai fini contributivi il valore dell’alloggio è determinato convenzionalmente in euro 50,00 (cinquanta) mensili. Si invitano inoltre gli Enti Ecclesiastici in cui il Sacrista non può godere dell’uso dell’appartamento, ad accordarsi su una indennità mensile adeguata ai valori attuali. Per quanto attiene all’alloggio del Sacrista, a partire dal 1/4/1987 la trattativa è lasciata alle parti interessate.
Art. 12 - Ferie
Al Sacrista, dopo un anno ininterrotto di lavoro, spetta un periodo di ferie pari a giorni 26 lavorativi, più 4 giorni in corrispettivo delle festività soppresse, con la regolare corresponsione della retribuzione (legge 5 marzo 1977, n. 54). Per chi non avesse raggiunto i 12 mesi di anzianità di servizio, verranno riconosciuti tanti dodicesimi di ferie annuali quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà ritenuta pari a un mese. Si precisa che dette ferie possono essere godute al massimo in due soli periodi dell’anno. Il periodo di godimento delle ferie verrà concordato tra le parti, avuto riguardo alle necessità dell’Ente Ecclesiastico e alle esigenze del Sacrista. In nessun caso, peraltro, potranno essere concesse le ferie tra il 20 dicembre ed il 7 gennaio e durante la Settimana Santa. Il periodo delle ferie "estive" sarà concordato tra le parti, avuto riguardo delle necessità della chiesa, e dovrà essere comunicato al Legale Rappresentante dell’Ente Ecclesiastico entro il 31 gennaio, salvo accordo migliore tra le parti.
Art. 13 - Conservazione del posto
E’ obbligatoria la conservazione del posto di lavoro:
- in caso di malattia con un temine non superiore a 6 mesi, salvo l’eventuale proroga concessa dai competenti Enti, senza diritto alla retribuzione;
- in caso di grave difficoltà familiare per un periodo non superiore agli otto giorni.
Scaduto il termine della conservazione del posto di lavoro, il diritto di risoluzione del contratto è reciproco, fermo restando il diritto per il Sacrista di percepire ogni sua spettanza, come nel caso di licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 14 - Indennità di malattia e di infortunio
In caso di malattia o infortunio il Sacrista percepirà l'integrazione economica del trattamento erogato dall'istituto previdenziale assicurativo o mutualistico, come previsto dalle normative vigenti. Il datore di lavoro assicura al Sacrista l'integrazione economica del trattamento erogato dagli Istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto corrisposta per il periodo massimo di sei mesi. Trascorso tale periodo, come previsto all’art. 13, il rapporto potrà essere definitivamente risolto con diritto del Sacrista di ogni sua competenza, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso. Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato medico. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo della conservazione del posto ed il dipendente viene considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato preavviso.
Art. 15 - Norme disciplinari
Considerata la natura peculiare dell’attività svolta dal Sacrista e del luogo sacro dove essa di norma si svolge, il Sacrista è tenuto oltre che a prestare la sua opera con la dovuta diligenza, secondo le necessità ed eseguendo le direttive date, anche a mantenere un ottimo comportamento sotto tutti gli aspetti: morale, religioso, civile.
Sono considerati atti gravi che danno luogo alla risoluzione immediata del contratto per giusto motivo:
a) la violazione della riservatezza legata all’attività pastorale e al ministero sacro svolto nella chiesa mediante la diffusione di notizie conosciute in ragione del servizio;
b) motivi o circostanze gravi e comprovate che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In caso di altre gravi mancanze e infrazioni, il Sacrista potrà incorrere nelle sanzioni di richiamo e sospensione, fino al licenziamento. E’ fatto salvo il diritto del Sacrista di ricorrere in devolutivo contro il provvedimento di licenziamento, secondo le modalità di cui all’art. 19. In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli previsti ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo, è fatta salva la facoltà del Sacrista di ricorrere in sospensivo.
Art. 16 - Preavviso di licenziamento
Il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti con preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata. Nel caso di mancato preavviso l’inadempiente è tenuto a risarcire la controparte con una indennità pari alla retribuzione di un mese. Il Sacrista durante il preavviso ha diritto alla libertà necessaria (almeno due ore al giorno) per la ricerca di altra occupazione, compatibilmente alle esigenze di servizio e senza alcuna trattenuta sullo stipendio. Il Sacrista non avrà diritto a tale permesso nel caso di dimissioni volontarie.
Art. 17 - T.F.R. - Trattamento di fine rapporto
In caso di licenziamento o dimissioni al Sacrista spetta il seguente trattamento di fine rapporto:
- giorni 26 (ventisei) per ogni anno di servizio prestato.
Questa quota va calcolata sulle seguenti voci:
- stipendio base
- scatti anzianità
- valore convenzionale dell’alloggio ai sensi dell’art. 11
- premio pasquale il tutto maggiorato dell’8,33% per tredicesima mensilità.
Quanto sopra, varrà per l’anzianità maturata al 31/12/1983. Per l’anzianità maturata successivamente, l’indennità di anzianità o meglio detta T.F.R. (Trattamento di fine rapporto), sarà regolata dalla legge 29/5/1982 n. 297. In caso di licenziamento, di dimissioni o di morte, cessa per diritto e per disposizione dell’art. 659 C.P.C., l’uso della abitazione per sé e per i propri familiari entro un mese dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 18 - Condizione di miglior favore
Il presente Contratto non modifica le condizioni di miglior favore attualmente in atto per contratto individuale o per consuetudine.
Art. 19 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro sia al cessare dello stesso, tra l’Ente Ecclesiastico ed il Sacrista, dovranno essere demandate in prima istanza alla Commissione Paritetica che sarà formata dai rappresentanti dei Parroci e dai rappresentanti della Unione Diocesana Sacristi. In mancanza dell’accordo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale di Lavoro competente per territorio (cf. legge 11 agosto 1973, n. 533).
Art. 20 - Durata del Contratto
La durata del seguente Contratto resta stabilita per il seguente periodo: dal 1 ° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Allo scadere si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno che venga disdetto da una delle due parti, almeno un mese prima della scadenza. Gli Enti che adottano il presente Contratto devono essere iscritti alla FACI.
Art. 21 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Sentita l’esigenza di una maggiore qualificazione spirituale e professionale, al Sacrista sono riconosciuti giorni 4 (quattro) all’anno retribuiti, anche non consecutivi, per la partecipazione a ritiri spirituali, a corsi di aggiornamento liturgico e professionale, anche a livello decanale, previo accordo con la Presidenza dell’Unione Diocesana Sacristi. La mancata utilizzazione dei suddetti giorni, in tutto o in parte, non dà diritto ad alcuna indennità sostitutiva. Sono rimborsate le spese vive sostenute di vitto ed alloggio, debitamente giustificate.
Dichiarazione a verbale
Nel triennio di validità del presente Contratto, le Parti approfondiranno con modalità concertate l’applicabilità di sgravi contributivi e/o fiscali, connessi, in particolare, con l’assunzione di giovani di età compresa fino ai 30 anni, e la valutazione della possibilità di aderire a fondi di previdenza ed assistenza complementare.
Clausola transitoria La decorrenza del presente Contratto è dal 1° gennaio 2011. Le parti stabiliscono che ai sacristi sia riconosciuta una una tantum pari ad euro 500,00 (cinquecento) da corrispondersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011.