CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVI PROFILI FISCALI - CONTRIBUTI ALL’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA (BANDO IMPRESA SICURA)

8 Maggio 2020 
 
Applicazione ad Enti Religiosi con attività commerciale
 
Con la conversione in legge (L. 27/2020) del DL 18/2020 viene confermata, per il 2020, la previsione recata dall’art. 64, ovvero il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, ovvero per tutti gli Enti Religiosi per il solo ambito commerciale (scuola, casa riposo, …), così escludendo da tale credito tutta la parte privata istituzionale della Comunità Religiosa.
 
Credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio COVID-19. A tale riguardo tuttavia, ancora oggi, siamo in attesa dell’emanazione di un apposito Decreto, atto a definirne i contenuti del predetto credito, previsto per lo scorso 16 Aprile 2020! Al contempo, si spera che l’iniziale stanziamento previsto in 50 milioni possa trovare ulteriore incremento, poiché, altrimenti potrebbero restare deluse le aspettative di tanti potenziali fruitori.
 
Si ricorda inoltre che l'agevolazione in esame è stata ulteriormente “arricchita” ad opera del c.d. "Decreto Liquidità" (Dl. 23/2020), peraltro ancora in corso di conversione, anche alle seguenti tipologie di spese:
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo:
- mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3;
- guanti visiere di protezione e occhiali protettivi;
- tute di protezione e calzari;
  • acquisto / istallazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi in plexiglass.
  • Acquisto di detergenti mani e disinfettanti.
 EROGAZIONI LIBERALI: a sostegno del contrasto COVID-19
 
Merita di essere segnalato in questa sede la previsione recata dall’art. 66 del DL 18/2020 che in sede di conversione in legge ha ampliato la platea dei soggetti destinatari di erogazioni liberali, includendo anche gli “Enti Religiosi civilmente riconosciuti”.   Ciò in quanto le predette erogazioni liberali, effettuate con modalità tracciabili (bonifico, ….), volte ad assicurare il riconoscimento di possibili detrazioni IRPEF, piuttosto che deducibilità dal reddito d’impresa, a potenziali benefattori vengono dal legislatore finalizzate a:
 
Finanziare interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19”
 
Quanto detto potrebbe pertanto significare per gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti la possibilità di diventare “destinatari” di tali erogazioni liberali, a condizione che le somme ricevute siano impiegate nell’acquisto di beni / servizi necessari, come detto, al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19.
 
Pertanto l’Ente Religioso, viene previsto tra i soggetti destinatari di tali erogazioni liberali, sia nella parte commerciale, che istituzionale, non ponendo la norma alcun riferimento a riguardo. In particolare, proprio, per la parte privata istituzionale (comunità religiosa), che come abbiamo visto nel paragrafo precedente risulta essere esclusa dal credito d’imposta, la possibilità di poter ricevere erogazioni liberali finalizzate a COVID-19, può costituire senza dubbio uno strumento di estremo aiuto, in situazioni di particolare emergenza come quelle ad oggi venutasi a creare all’interno delle loro stesse Comunità.
 
PROFILI FISCALI: spese di sanificazione sempre con Iva esposta nella fattura emessa dal fornitore
 
La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, come sopra evidenziato, previste dall’articolo 64 del Dl 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, per le quali può competere il tax credit del 50%, può esporre a rischi di errore il fornitore e l’Ente Religioso (nella sua parte commerciale) quando l’intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi.
 
Laddove l’intervento di “sanificazione” venga reso dallo stesso soggetto (fornitore) che eroga anche servizi di “pulizia”, particolare attenzione andrebbe posta per evitare una possibile commistione nell’addebito in fattura, poiché come vedremo diverso è il regime IVA applicabile alle due tipologie riportate (sanificazione e pulizia).
 
Per le prestazioni di “servizi di pulizia” è di fatto prescritta l’applicazione del regime dell’inversione contabile (reverse charge) in base all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del Dpr 633/72, in presenza di servizi, come detto, a favore di Enti Religiosi per la parte relativa alle attività commerciali (pulizia della scuola, della casa per ferie, …), restando altresì soggetti ad IVA esposta in fattura, i medesimi servizi ricevuti a favore di parte privata – istituzionale (comunità religiosa).  A questo punto, occorre pertanto definire il profilo IVA applicabile agli “interventi di sanificazione”, per i quali NON risulterebbe applicabile il meccanismo del cd. Reverse Charge, ma piuttosto l’indicazione in fattura di IVA esposta.
 
Prendendo infatti ad esame le attività sulla base dei propri codici Ateco (ISTAT), secondo la linea interpretativa delle Entrate (circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di semplice pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, che restano soggette, come sopra riportato, alla fatturazione con Iva esposta.
 
Occorrerà pertanto che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta (22%) ed in modo separato e distinto dalle prestazioni di pulizia, che invece restano come in precedenza assoggettate al regime di reverse charge, in presenza di committente (Ente Religioso) soggetto passivo Iva (nell’ambito delle proprie attività commerciali – scuola, casa riposo,…)
 
ATTENZIONE: Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell’Iva esposta (22%) in tutti i casi.
 
Si evidenzia a tale riguardo che la presenza di errori nella fatturazione delle predette prestazioni, unitamente al fatto di determinare effetti sanzionatori solidalmente a carico delle parti, in base all’articolo 6, comma 9-bis del Dlgs 471/97 (sanzione minima 250 euro, massima 10mila euro), tali eventuali errori potranno rendere incerta l’entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d’imposta di cui alla presente trattazione.
 
INVITALIA “BANDO IMPRESA SICURA”: rimborso spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale – COVID-19
 
In merito al bando pubblicato in questi giorni, volto a rimborso fino al 100% delle spese per acquisto DPI, con un massimo di 500,00 euro per addetto ed 150.000,00 euro per impresa, per un totale di 50 milioni di risorse a disposizione, si riporta di seguito FAQ di INVITALIA con riguardo all’applicazione o meno di tale rimborso agli Enti Religiosi civilmente riconosciuti.
 
FAQ - soggetti ammessi (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura/faq)
 
5. Possono accedere al rimborso i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al REA?
 
No. Per accedere al rimborso per l’acquisito di DPI il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l'esercizio di un'attività di impresa e conseguentemente, risultare iscritto nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti che risultano iscritti in Camera di Commercio unicamente al Repertorio Economico Amministrativo - REA (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non classificabili come imprese.
 
La risposta non lascia alcun dubbio per tutti gli Enti Religiosi che, in quanto iscritti unicamente al REA (repertorio economico amministrativo) non possono di fatto rientrare nel predetto bando. Risultano pertanto soggetti non ammessi a tali benefici! 
 
Sarà nostra cura fornire su tutti gli aspetti trattati i necessari aggiornamenti che potranno seguire in questo periodo.
 
Dott. Federico Rossi