Funzione educativa e sociale degli Oratori. Il quadro normativo regionale

Introduzione 
 
Com’è noto con la legge 1 agosto 2003, n. 206 recante "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo" sono state introdotte norme dirette a favorire la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale attraverso le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Al momento dell’approvazione della Legge 206/03 alcune Regioni avevano già disciplinato. Gli interventi erano inquadrati, seppur anche in modo non espresso, all’interno dei confini disegnati dalla legge quadro n. 328 del 2000, la c.d. legge di riforma dell’assistenza, che affidava alle Regioni i compiti di programmazione e organizzazione degli interventi sociali. Specifiche leggi volte al riconoscimento ed al sostegno delle attività d’oratorio e similari si rinvengono ad es. in Lombardia, Lazio, Calabria, Abruzzo e Piemonte.
 
 
Linee di evoluzione del quadro normativo 
 
Le disposizioni attraverso le quali si concretizza il riconoscimento previsto dalla nuova legge del 2003 riguardano gli immobili e le attrezzature fisse dove e attraverso le quali si realizza l’attività di oratorio: si considerano esenti dalla tassa comunale gli immobili, al pari dell’edificio di culto e si prevede che lo Stato e tutti gli enti locali possono concedere agli oratori attrezzature e immobili in uso gratuito. Ulteriori e più specifiche agevolazioni o finanziamenti da prevedere ai fini del riconoscimento delle attività dell’oratorio sono rimandati dal legislatore alle Regioni. Il mancato introito da parte dei Comuni derivante dall'esenzione dell'ICI sui locali degli oratori, sancito dalla stessa legge 206/03, viene coperto interamente dallo Stato. La vera novità della legge consiste, in sostanza, nell’utilità sociale riconosciute alle attività di oratorio senza doverle “travestire” o trasformare in altre specifiche funzioni sociali. La legge specifica trattarsi di un provvedimento che si inserisce nel contesto attuativo della richiamata Legge 328 dell'8/11/2000 relativa al riordino della materia dei servizi sociali; tale norma prevede (all'art.1, comma 4), che “lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali riconoscano e agevolino degli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Come accennato la Legge 206/2003 affida alle Regioni il compito di dare maggiore concretezza alle indicazioni nazionali; di conseguenza, nel corso degli anni gli enti territoriali hanno così provveduto ad emanare leggi in materia, oltre a quelle richiamate sopra, che nel tempo hanno subito “inevitabili” modifiche, sono intervenute anche le altre Regioni quali il Molise, il Friuli-Venezia Giulia, la Puglia, la Liguria, l’Umbria, la Campania, il Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, le Marche, la Valle d’Aosta e la Sardegna.
 
La nuova legge regionale in Toscana
 
Di recente, la Regione Toscana ha riportato l’attenzione sulle attività degli oratori. Al riguardo, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (n. 19 del 21 marzo 2025) la legge n. 17 del 18 marzo 2025, n. 17 concernente il “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali”. Il rilievo degli oratori e delle attività che vi si svolgono è dimostrato dalla distribuzione esistente sul territorio toscano, che va dai centri urbani, alle periferie, sino ad arrivare alle aree interne e alle zone rurali. I dati parlano di circa 500 oratori “strutturati”, suddivisi nelle 17 Diocesi, dei quali il 45% possiede una dimensione media, (ovvero con in media, al giorno, trai 30 ed i 50 fruitori, e tra i 10 e i 20 volontari adulti e /tra i 10 e i 20 volontari giovani).  Attori principali dell’intervento normativo sono, oltre alle parrocchie, gli altri enti ecclesiastici cattolici e i soggetti privati senza scopo di lucro, nonché la Regione Ecclesiastica Toscana (RET), ovvero l’istituzione della Chiesa cattolica che raggruppa più diocesi e con la quale la Regione sottoscrive un protocollo d’intesa. E’ prevista la possibilità di promuovere attività rivolte al mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani, anche caratterizzate da una specifica rilevanza sociale ed educativa, realizzate dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
 
La Regione, tramite propri bandi, concede contributi in parte corrente e in conto capitale per il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, e rientranti nelle tipologie di interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo. I progetti riguardano, in particolare: a) lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani; b) la formazione degli operatori; c) la realizzazione di programmi finalizzati alla diffusione dello sport e di iniziative culturali con carattere di solidarietà; d) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile, di disabilità; e) la realizzazione di lavori o interventi sulle strutture in cui hanno sede o gli oratori o si svolgono le attività oratoriali. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché il quantitativo di risorse che i bandi possono complessivamente assegnare in favore dei soggetti beneficiari, nel limite della spesa potenziale massima stabilita nella presente legge e sulla base dei criteri individuati dal protocollo di cui all’articolo 3, comma 1. La dotazione finanziaria per le misure di sostegno ammonta ad euro 300.000,00 annui, a partire dall’annualità 2025 e per le successive annualità 2026 e 2027, di cui euro 200.000,00 destinati a spese correnti ed euro 100.000,00 a spese in conto capitale. A questo riguardo l’articolo 4, comma 10 introduce la previsione che la Regione può erogare contributi alla RET, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse di parte corrente annualmente disponibili per l’attuazione della legge, per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c). Nel merito, il protocollo d’intesa di cui al medesimo articolo 3, comma 1, disciplina le modalità per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi di che trattasi.

 

Gli oratori nella legislazione regionale 

 

I provvedimenti approvati prima della legge nazionale n. 206/2003 

 

Al momento dell’approvazione della Legge 206/03 alcune Regioni erano già intervenute normando la materia in esame. Gli interventi erano inquadrati all’interno dei confini disegnati dalla legge quadro n. 328 del 2000 (legge di riforma dell’assistenza). Specifiche leggi volte al riconoscimento ed al sostegno delle attività d’oratorio e similari si rinvengono in Lombardia, Lazio, Calabria, Abruzzo, Piemonte, Molise, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

 

Regione Friuli-Venezia Giulia, L. R. n. 2, 22-02-2000, art. 3, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)”, successivamente abrogato; in vigore Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, Legge di stabilità 2019, art. 9;
 
Regione Lombardia, L. R. n. 22, 23-11-2001, “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”;
 
Regione Lazio, L. R. 13-06-2001, n. 13, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori";
 
Regione Calabria, L. R. 2-05-2001, n. 16, “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo della persona”;
 
Regione Abruzzo, L. R. 31-07-2001, n. 36, “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo”;
 
Regione Piemonte, L. R. 11 – 11 - 2002, n. 26, “Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio”;
 
Regione Molise, L. R. n. 6, 27-01-2003, “Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle Parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Molise”;
 
Regione Veneto, L. R. 14 gennaio 2003, n. 3, “Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, art. 63.
 
 
… e quelli successivi   
 
Regione Puglia, L. R. 25 agosto 2003, n. 17, “Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia”; legge abrogata dalla l.r. n. 19/2006, art. 70; approvata Legge Regionale 5 luglio 2016, n. 17, “Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio”;
 
Regione Umbria, L. R. dicembre 2004, n. 28, “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”; legge abrogata dalla l.r. 9 aprile 2015, n. 11, “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e vigente art. 280 della stessa legge (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa delle parrocchie mediante gli oratori);
 
Regione Liguria, L. R. 5 agosto 2004, n. 16, “Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale e educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari”;
 
Regione Sicilia, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”;
 
Regione Valle d’Aosta, L.R. 15 dicembre 2006, n. 33, “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”;
 
Provincia Autonoma di Trento, Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) 
 
Regione Marche, L.R. 11 novembre 2008, n. 31, “Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari”;
 
Regione Emilia-Romagna, L.R. 28 luglio 2008, n. 14, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
 
Regione Sardegna, L.R. 8 febbraio 2010, n. 4, “Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari”;
 
Regione Campania, L.R. 21 dicembre 2012, n. 36, “Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo)”;
 
Regione Basilicata, L.R. 30 novembre 2018, n. 47, “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, in applicazione della legge 1° agosto 2003, n. 206”;
 
 

Pubblichiamo di seguito il link all'articolo: https://chiesacattolica.it