Roma, 15/04/2025
Circolare 06 – 2025
Sempre in tema di malattia, facendo seguito alla precedente Circolare “Lavoro in Pillole” n. 05-2025, siamo a fornire delle precisazioni che si rendono necessarie a fronte del crescente numero di controlli da parte dell’Inps con riferimento alla validità dei certificati medici retroattivi. In termini pratici, ciò a cui occorre prestare molta attenzione è la “data visita” che, di fatto, coincide con la data di rilascio del certificato.
Con le Circolari n. 63 del 07 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996, l’Inps ha fornito apposite indicazioni al riguardo, che – seppur datate – sono tutt’ora valide. In particolare, l’Istituto precisa che il certificato di malattia ha validità dal giorno di redazione e quanto eventualmente indicato nella voce “dichiara di essere ammalato dal …” assume rilevanza solo come dato anamnestico.
➔ L’Inps riconosce l’indennità di malattia a partire dal giorno di rilascio del certificato medico
È prevista, tuttavia, un’eccezione → come evidenziato nella stessa Circolare del 1996, nell’ipotesi in cui il certificato è stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce la sussistenza della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato. Questo perché quando la visita è domiciliare è richiesta dal lavoratore dopo le ore 10:00, il medico ha la facoltà di effettuarla il giorno successivo; di conseguenza, potrà emettere il certificato con decorrenza della malattia dal giorno prima (ovvero dalla chiamata del lavoratore). Al di fuori di questa specifica ipotesi, il certificato NON può essere retroattivo → eventuali giorni precedenti la data di rilascio del certificato, sono considerati “NON documentati” e dunque “NON indennizzabili”.
ESEMPI:
1. Visita medica domiciliare – certificato redatto giorno 11/04 – inizio malattia 10/04
➔ il giorno 10 può essere indennizzato a titolo di malattia
[ visita domiciliare: retroattività possibile per un giorno ]
2. Visita medica domiciliare – certificato redatto giorno 13/04 – inizio malattia 10/04
➔ i giorni 10 e 11 non indennizzabili come malattia
➔ Il giorno 12 può essere indennizzato a titolo di malattia
[ visita domiciliare: retroattività possibile SOLO per un giorno ]
3. Visita medica ambulatoriale – certificato redatto giorno 11/04 – inizio malattia 10/04
➔ il giorno 10 NON può essere indennizzato a titolo di malattia
[ visita ambulatoriale: non è ammessa alcuna retroattività ]
4. Visita medica ambulatoriale – certificato redatto giorno 13/04 – inizio malattia 10/04
➔ i giorni dal 10 al 12 NON possono essere indennizzati a titolo di malattia
[ visita ambulatoriale: non è ammessa alcuna retroattività ]
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Alla luce di tutto quanto sopra precisato, Vi informiamo che – ai fini della elaborazione dei cedolini paga – la malattia va considerata esattamente come indicato dall’Inps, inserendo pertanto giorni di malattia “non indennizzata” in presenza di eventuali certificati medici retroattivi. Questo per evitare successivi accertamenti e controlli da parte dell’Istituto, con conseguenti recuperi dovuti ed ulteriori adempimenti.
NB _ Dovrebbe essere interesse di tutti i lavoratori dipendenti avere conoscenza e consapevolezza del meccanismo corretto di rilascio dei certificati medici: è loro compito informare tempestivamente l’Ente datore di lavoro circa l’assenza per malattia, chiamare immediatamente il Medico per farsi rilasciare (possibilmente il giorno stesso) il certificato, nonché controllare che lo stesso certificato sia corretto da ogni punto di vista (in caso contrario, chiedere al Medico di fare le opportune rettifiche).
Vorremmo ance porre l’attenzione per quanto riguarda la stessa giustificazione dell’assenza: se l’Inps chiarisce che la malattia è documentata e documentabile dallo stesso Medico solo nel momento in cui effettivamente svolge la visita e rilascia il certificato, a nostro modo di vedere, non è possibile nemmeno giustificare un’assenza dal lavoro come malattia se non si dispone di nessun valido certificato a copertura di quel giorno specifico (ricordiamo che è obbligo del lavoratore fornire almeno il numero di protocollo al datore di lavoro). Per quanto riguarda, invece, i lavoratori domestici, riteniamo che si possa procedere con lo stesso orientamento sebbene gli stessi non siano tenuti a farsi rilasciare certificato telematico e nemmeno ad inviare all’Inps quello cartaceo.
A chiusura di tutto:
➢ Vi raccomandiamo di inviare tutte le contestazioni Inps che dovessero arrivare ai Vs. dipendenti al Vostro Consulente di riferimento;
➢ cliccando QUI potrete scaricare delle FAQ INPS sull’argomento in esame. Tali FAQ possono peraltro essere stampate e consegnate agli stessi dipendenti oppure affisse in bacheca aziendale.
