Matrimonio finito per finta, reato se in frode al fisco
Corretto applicare la condanna penale inflitta al marito, effettivo debitore di imposta, anche alla moglie parte attiva nella realizzazione del disegno criminoso finalizzato a evitare i tributi
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8259 del 28 febbraio 2025, ha chiarito che integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, promuove un procedimento di separazione consensuale dalla propria moglie prevedendo come condizione l'impegno a trasferirle un bene immobile a titolo di contributo una tantum al mantenimento, ma continuando a convivere con lei more uxorio. Oggetto della pronuncia della Cassazione è il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato una sentenza del tribunale della medesima città, che aveva condannato una coppia di coniugi per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte poiché, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni amministrative, relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, avevano compiuto atti simulati e fraudolenti, idonei, tra l'altro, a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva delle predette tributi, sanzioni amministrative e interessi. Nello specifico, gli imputati avevano promosso un procedimento di separazione personale (poi proseguito con divorzio) presso il Tribunale di Torino, continuando in realtà a convivere more uxorio e prevedendo, tra le condizioni della separazione, l'impegno del marito a trasferire alla moglie il 100% di un immobile, a titolo di contributo una tantum al mantenimento. Inoltre, avevano intestato un'autovettura di proprietà dell’imputato alla madre dell’imputata. Il marito, infine, aveva corrisposto in contanti una certa somma nell'ambito della compravendita di un’autovettura acquistata a nome della moglie. Dei ricorsi per cassazione degli imputati, affidati a molteplici e articolati motivi di diritto, appare di interesse approfondire, in questa sede, solo quelli relativi alla sussistenza della natura fraudolenta degli atti che configurino il reato di cui all'articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 nonché all'elemento soggettivo del delitto in questione.
La sentenza della Cassazione
Nel confermare la sentenza di seconde cure, la Corte di cassazione, per quanto di interesse in questa sede, evidenzia la sussistenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che consentivano univocamente di ritenere provati i fatti in contestazione e, segnatamente, la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio. A sostegno della natura fraudolenta dell'operazione, infatti, il giudice di secondo grado, evidenzia la Corte suprema, aveva messo in evidenza gli elementi indicativi della persistenza di una comunione di vita e di interessi tra i coniugi, evidentemente incompatibile con l'intervenuto accordo di separazione.
In particolare, era emerso che:
- il ricorso per la separazione tra gli imputati era stato iscritto a ruolo dopo poco più di un mese dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria al marito
- il marito aveva svolto la funzione di referente per le trattative nell'ambito dell'acquisto dell’abitazione da parte della moglie
- dalle pagine social (in particolare, da Facebook) della coppia, emergevano viaggi insieme successivi allo scioglimento del vincolo matrimoniale e il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari.
Tutte le evidenze emerse erano ritenute dai giudici coerenti con il persistere dell'unione tra gli imputati.
La natura fraudolenta degli atti
La Cassazione passa, poi, a scrutinare le doglianze degli imputati che contestavano la natura fraudolenta della separazione e il mancato accertamento in ordine all’idoneità ex ante della cessione immobiliare a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. In questo senso, per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs n. 74/2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva (cfr Cassazione, sentenze n. 35983/2020 e n. 33988/2023). Ebbene, nel caso specifico, appariva evidente che la separazione giudiziale intercorsa tra i due coniugi e il connesso trasferimento dell'immobile alla moglie risultassero caratterizzati da uno schema fraudolento finalizzato a pregiudicare la garanzia patrimoniale dell'Erario. Quanto alla natura fraudolenta dell'atto di separazione giudiziale, la Cassazione specifica che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere a rischio l'adempimento dell'obbligazione tributaria (cfr Cassazione, n. 8659/2023 e n. 37414/2012): quindi, correttamente sono state valorizzati anche fatti temporalmente successivi rispetto al momento della separazione. Difatti, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma (ossia - per inciso - la capacità contributiva, messa in pericolo dalla circostanza che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del debitore) si è protratta dalla commissione del reato di cui all'articolo 11 del Dlgs n. 74/2000 alla cessione dell'immobile, oltre che alla persistenza della convivenza more uxorio tra i due coniugi, nonostante l'intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale.
L'elemento soggettivo del reato di sottrazione fraudolenta
La Corte di cassazione scrutina, poi, un motivo di impugnazione relativo all'elemento soggettivo del reato previsto dall’articolo 11 più volte richiamato, chiarendo che questo è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte. Ebbene, nel caso in esame, era acclarato il ruolo attivo svolto dalla moglie, la quale, non solo si era resa parte di una finta separazione e di un finto divorzio, oltre che intestataria di plurimi beni del marito, ma aveva coinvolto addirittura la propria madre affinché, a sua volta, ricoprisse tale ruolo. Pertanto, pur prevedendo la norma in esame un'ipotesi di reato proprio, che - in quanto tale - può essere commesso dal solo contribuente obbligato al pagamento delle imposte, è sempre possibile il concorso nel reato, in base alle regole generali stabilite dall'articolo 110 del codice penale, dell'extraneus privo della qualifica di contribuente debitore di imposta. Da qui, la correttezza, sancita dai togati di legittimità, della condanna penale per il medesimo reato sia a carico del marito, debitore di imposta, che, in qualità di concorrente, a carico della moglie.
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