COVID 19: La sospensione degli ADEMPIMENTI

Di seguito andiamo a riportare i principali adempimenti che il Decreto 18/2020 ha di fatto sospeso (cfr. Circolare di Studio 12/2020), rimandandoli a un termine successivo, avuto riguardo alla particolarità e gravità del momento COVID-19. Pertanto, prenderemo ad esame, i diversi profili di adempimenti, partendo dall’IVA, per arrivare via via alle diverse tipologie di tributo, riservandoci al contempo di fornire successivamente dei Focus specifici sui singoli aspetti, laddove emergeranno novità di rilievo.
Si anticipa tuttavia fin d’ora che le date che verranno riportate nella circolare, come ora evidenziate dal DL 18/2020, potranno (come già anticipato) subire slittamenti in avanti in sede di conversione del decreto medesimo in vigore dal 17 marzo 2020.
 

Adempimenti IVA.

Secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), per tutti gli Enti Religiosi che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
 
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
 
Purtroppo, malgrado le tante pressioni di questi ultimi giorni, per espressa previsione normativa, è restato invece fermo quanto previsto dall’articolo 1 D.L. 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, con conseguente obbligo di presentazione – entro lo scorso 31 marzo 2020 – delle CU (Certificazioni Uniche). Resta altresì ancorato al termine di presentazione del modello 770/2020 (anno 2019) il rilascio delle CU relative al lavoro autonomo (Avvocati, Commercialisti, ….), ciò in quanto detti soggetti non sono tenuti alla presentazione del 730 precompilato.
 
Tornando comunque a quanto oggetto di trattazione, ci concentreremo sulla sospensione degli adempimenti previsti relativamente all’Iva, provando a individuare quali di essi potranno essere rimandati al prossimo 30 giugno 2020, tenuto conto delle perplessità e dubbi che parte della dottrina hanno già evidenziato.
 
Sul piano soggettivo la disposizione in questione riguarda tutti gli Enti Religiosi presenti, come detto, sul territorio italiano, ovviamente che svolgono attività commerciale ed indipendentemente dal regime tributario adottato (contabilità “semplificata”, contabilità “ordinaria”), senza alcuna correlazione all’ammontare dei ricavi ed indipendentemente dal fatto che, dette attività, sono state costrette a rimanere chiuse ovvero hanno continuato ad operare in questo periodo. Si tratta pertanto di una sospensione al 30/06/2020 di natura generalizzata.
 
Sotto il profilo oggettivo la norma, purtroppo, non fornisce specificazioni in merito a ciò che debba intendersi per “adempimento tributario”, così creando ovvie difficoltà di interpretazione.
 
Ciò che risulta assolutamente certo, poiché previsto dalla norma, è il fatto che la sospensione in oggetto non riguarda i versamenti e l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per i quali il decreto “Cura Italia” prevede una disciplina ad hoc.
 
Con specifico riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa Iva va evidenziato che, ai sensi dell’articolo 62 in esame, risulta innanzitutto prorogato:
 
- il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE ANNUALE IVA relativa al 2019, in scadenza il prossimo 30 aprile. La dichiarazione Iva 2020 potrà dunque essere presentata entro il prossimo 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni.
Il posticipo del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva potrebbe risultare particolarmente utile.
 
Infatti, gli Enti Religiosi avranno a disposizione un più lungo periodo (fino al 30 giugno 2020) per effettuare, su base volontaria, degli ulteriori versamenti Iva relativi al 2019, qualora avessero riscontrato omissioni e/o errori (quindi non in base ad “avviso bonario” o a “cartella di pagamento”), che potranno essere indicati nel quadro VL del modello IVA 2020, consentendo la regolarità della dichiarazione IVA, nonché in alcuni casi l’emersione dell’effettivo credito Iva spettante.
 
Pertanto, come già sopra evidenziato, al maggior termine per la trasmissione della dichiarazione Iva risulta correlata la possibilità di effettuare eventuali versamenti con ravvedimento operoso che, in base al comma 1, lett. b), dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, consentiranno di ridurre ad un ottavo del minimo le sanzioni per eventuali versamenti tardivi.
 
 

Tra gli ulteriori adempimenti Iva che risultano prorogati al 30 giugno 2020 vi è la:

- presentazione del MODELLO IVA TR relativo al primo trimestre 2020 (il modello è stato recentemente approvato con le relative istruzioni di compilazione a seguito del provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020), da utilizzare per richiedere a rimborso o utilizzare il credito Iva trimestrale/infrannuale, il cui termine di presentazione telematica era originariamente fissato al prossimo 30 aprile.
 
 

 
Risulta inoltre posticipato al 30/06/2020 anche il termine di trasmissione del:
 
- c.d. “ESTEROMETRO”, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il prossimo 30 aprile 2020. In relazione a tale adempimento si ricorda che l’articolo 16, comma 1-bis, D.L. 124/2019 ha stabilito, a partire dal 2020, che la trasmissione telematica di tale modello non deve più avvenire in forma mensile ma su base trimestrale (in particolare, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento). Ricordiamo in questa sede l’opportunità per tutte le operazioni di vendita di “passare” attraverso lo SDI, così da lasciare in Esterometro solo le eventuali operazioni di acquisto dall’estero. A proposito di quanto appena sopra riportato, si ricorda che l’articolo 16 D.L. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015: a decorrere dall’anno 2020 i soggetti passivi IVA(Enti ReligiosiI - parte commerciale) trasmettono trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La trasmissione telematica è effettuata tenendo conto della data del documento per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Da quest’anno le scadenze trimestrali per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere diventano:
 

 
Ancora, risulta posticipato al 30 giugno 2020 anche:

Risulta posticipato al 30 giugno 2020 anche presentazione:
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA (?)
 
Dubbi vi sono invece sulla sospensione del termine dei 12 giorni per la trasmissione delle fatture elettroniche per operazioni con momento di effettuazione che cade nel periodo 8 marzo 2020-31 maggio 2020; per rispondere al dubbio occorrerebbe comprendere se l’adempimento in questione sia da considerarsi o meno “adempimenti tributario” ai sensi dell’articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020. Da un lato, l’emissione della fattura rientra indubbiamente tra gli “adempimenti tributari”, in quanto è previsto come obbligo da una norma tributaria (l’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72); in questo senso, quindi, la proroga al 30 giugno dovrebbe riguardare anche tale adempimento. Sotto altro punto di vista, tuttavia, la fattura rappresenta il documento che – in caso di operazioni imponibili – determina l’insorgenza del debito Iva, in capo all’emittente, e del correlato diritto alla detrazione per il cessionario/committente;
riguarderebbe, in altri termini, il rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente e, in questo senso, potrebbe non essere considerato un adempimento tributario “verso lo Stato” e, in quanto tale, non sarebbe posticipabile.
 
A nostro avviso riteniamo, in via prudenziale, procedere all’emissione e trasmissione delle fatture elettroniche nel rispetto dei 12 giorni previsti per legge, senza avvalersi di alcuna sospensione. Qualora successivamente, l’Agenzia delle Entrate confermerà ufficialmente la sospensione al 30/06/2020, sarà nostra cura comunicarla con la massima urgenza.
 

REGISTRATORE TELEMATICO: “regime transitorio” (1/1/2020 - 30/06/2020)
 
La previsione di seguito riportata, concerne esclusivamente tutti quegli Enti che a partire dallo scorso 1° Gennaio 2020, si dovevano dotare per legge di Registratore Telematico, ma hanno continuato ad avvalersi delle precedenti procedure. Tale possibilità, definita con il termine di “regime transitorio” poteva e può riferirsi esclusivamente al primo semestre 2020, ovvero dal 1/1/2020 al 30/06/2020. Per tali Enti Religiosi, che si sono avvalsi di tale regime transitorio, in questo primo semestre 2020, vige l’obbligo, in ogni caso di procedere alla trasmissione telematica delle operazioni compiute in ciascun mese, entro la fine del mese successivo. Parte della dottrina, propende per la spettanza, in simili situazioni, di una proroga al 30 giugno 2020. Sostenendo così la possibilità per tali Enti, in “regime transitorio”, di trasmettere telematicamente i corrispettivi relativi ai mesi di febbraio (in scadenza entro il 31 marzo 2020), di marzo (in scadenza entro il 30 aprile 2020) e di aprile (in scadenza entro il 31 maggio 2020), entro il prossimo 30 giugno 2020.
 
A nostro avviso riteniamo, in via prudenziale, procedere comunque, laddove possibile, alla trasmissione telematica secondo le ordinarie scadenze fissate per legge, come sopra riportate, senza avvalersi di alcuna sospensione. Qualora successivamente, l’Agenzia delle Entrate confermerà ufficialmente la sospensione al 30/06/2020, sarà nostra cura comunicarla con la massima urgenza.
 
Al fine di non generare confusione, si ribadisce che le considerazioni sopra esposte valgono per coloro che come detto, non avendo ancora installato il registratore telematico, si sono avvalsi della procedura possibile per il primo semestre 2020 (c.d. “regime transitorio”).
 
E’ evidente che per tutti coloro che sono già in possesso di registratore telematico e già a partire dal 1° gennaio 2020 emettono il documento commerciale, visto l’automatismo nella trasmissione telematica, riteniamo che laddove l’attività risulti “aperta”, in questo periodo, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi continui ad avvenire secondo i termini stabiliti per legge, ovvero entro 12 giorni.
 
Per quanto concerne tutte le attività in questo momento “chiuse”, dotate di registratore telematico, la chiusura giornaliera non si rende obbligatoria. A tale riguardo si rimanda al paragrafo successivo.
 

REGISTRATORE TELEMATICO: Attività chiusa e scontrino giornaliero!
 
In primo luogo occorre evidenziare che una specifica caratteristica del Registratore telematico, consiste nella comunicazione all’Amministrazione finanziaria anche dei dati relativi alle giornate di chiusura. Nelle specifiche tecniche, modificate in ultimo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2019 n. 1432217, viene, infatti, precisato che in caso di interruzione dell’attività cagionata da:
 
il registratore telematico elabora e trasmette un unico file comprendente “la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione”, in ordine ai quali l’Ente non ha effettuato la chiusura giornaliera. L’invio verrà operato in occasione della “prima trasmissione successiva” ovvero dell’ultima “trasmissione utile” qualora l’Ente sia in grado di conoscere il periodo di sospensione (cfr. specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri versione 9.0).
 
La grave situazione di emergenza legata al coronavirus, vissuta in questi giorni dal nostro Paese, è senza dubbio un evento eccezionale che comporta, per effetto del DPCM 11 marzo 2020, la chiusura forzata o meno di alcune attività degli Enti Religiosi. Per quanto sopra specificato, il Registratore telematico procederà, quindi, autonomamente alla trasmissione dei corrispettivi relativi ai giorni di chiusura – con importo zero – alla ripresa dell’attività, non potendo in questo caso, purtroppo, conoscere il periodo di chiusura.
 
Tali indicazioni hanno trovato conferma nella FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, nell’area dedicata all’assistenza on line del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che, “in alternativa”, l’Ente (o l’intermediario da questi delegato), accedendo alla propria area riservata può modificare lo stato del registratore telematico “da «IN SERVIZIO» a «FUORI SERVIZIO»”; sarà lo stesso registratore che, “al momento della sua riaccensione e successiva prima chiusura di cassa il giorno della riapertura, imposterà automaticamente il suo «stato» da «FUORI SERVIZIO» a «IN SERVIZIO»”.
 
Attenzione - Diverso è il caso degli Enti Religiosi che, avendo registrato, nel 2018, un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, si trovano ancora nel periodo semestrale di “moratoria” (“regime transitorio”) previsto dall’art. 12-quinquies comma 1 del DL 30 aprile 2019 n. 34 e non hanno ancora adottato o messo in servizio il Registratore telematico. Tali operatori, che sino al prossimo 30 giugno 2020, trasmettono i dati dei corrispettivi telematici entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, possono adottare la c.d. “soluzione transitoria”. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria nel corso dell’incontro organizzato lo scorso 11 febbraio 2020 dal CNDCEC, in tal caso non occorrerà trasmettere anche gli importi (“a zero”) delle giornate di chiusura, ma soltanto quelli annotati, per il periodo di attività, sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72. A questo proposito si ricorda che l’Ente Religioso o l’intermediario da questi incaricato, dovrà accedere alla propria area riservata e, nella sezione dedicata ai corrispettivi, generare il file con i dati di riepilogo giornalieri, che dovrà essere inviato, inserendo: - la data, - l’aliquota IVA o, in alternativa, la natura dell’operazione o l’adozione del metodo della “ventilazione”; - l’imponibile e l’imposta. Successivamente sarà possibile controllare il file, sigillarlo e procedere alla sua trasmissione (per il rinvio al 30/06/2020 vedasi paragrafo precedente).
 

REGISTRATORE TELEMATICO: possibilità di procedura “online” in sostituzione del registratore
 
Al fine di adempiere l’obbligo di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015 è possibile adottare, in alternativa al Registratore telematico, la procedura, proposta dall’Agenzia delle Entrate, di generazione del documento commerciale on line (c.d. “procedura web”). In questo caso l’Ente predispone il suddetto documento e, contestualmente alla sua generazione, memorizza e trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi dell’operazione effettuata. Pur considerando che tale procedura difficilmente verrà adottata da quelle attività che rilasciano un consistente numero di “scontrini elettronici”, può tuttavia essere utile, in quei casi in cui l’attività sia assolutamente sporadica e limitata ad alcune giornate di apertura, anche sottolineando il fatto che il meccanismo stesso di funzionamento non prevede la trasmissione di “importi zero” nelle giornate di chiusura.
 
 

PROCESSO TRIBUTARIO: sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile
 
Tra le varie misure adottate dal D.L. 18/2020, con specifico riferimento al processo tributario, l’articolo 83, comma 1 prevede, innanzitutto, il rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile.
 
Appare evidente come la disposizione citata, giustamente, non operi alcuna distinzione tra trattazione in camera di consiglio (come quella di sospensione dell’esecuzione dell’atto) e discussione in pubblica udienza (è il caso dell’udienza di discussione, ove vi sia apposita istanza di parte).
 
Il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile, pertanto con un effetto iniziale retroattivo rispetto alla stessa entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020).
 
Ne deriva che, se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e ricomincia a decorrere al 16 aprile. Invece, se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione sopra indicato, l’inizio è differito al 16 aprile (opera in questo caso il medesimo meccanismo di sospensione che troviamo per l’intero mese di agosto).
 
Nel caso dei termini a ritroso (deposito di documenti, memorie illustrative e brevi repliche, che deve avvenire, rispettivamente, fino a venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell’udienza di discussione), è chiaro che detta udienza deve essere fissata dal giudice non prima del 7 maggio, in modo da consentire alle parti di poter provvedere al deposito dei documenti il 16 aprile. Diversamente, il termine rientrerebbe nel periodo di sospensione e non verrebbe rispettato, così come previsto dall’articolo 83, comma 2, secondo cui: «Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».
 
Occorre in questa sede precisare quanto disposto dal Legislatore, ovvero quanto si può rilevare dall’esame congiunto dell’articolo 83 (in esame) e quanto previsto dall’articolo 67 D.L. 18/2020.
 
Infatti da un lato (art. 83), la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile riguarda esclusivamente l’Ente Religioso, dall’altro (art. 67), a favore degli enti impositori è disposta la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
 
Peraltro, in merito all’applicazione della sospensione prevista dall’articolo 83, occorre arrivare alla lettura del comma 21 della medesima norma, che in chiusura, stabilisce: «Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie …».
 
Di qui, pertanto, l’applicazione, al “processo tributario", del comma 2, secondo cui si intendono sospesi, sempre dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali, con conseguente inclusione anche degli appelli.
 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO : sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020
 
L’articolo 67, al comma 1, stabilisce che:

Si ricorda, in ogni caso, che non è prevista alcuna sospensione per il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto entro cui versare le somme dovute per effetto dell’Accertamento con Adesione.

Lo stesso articolo, poi, dispone, fatto peraltro di assoluto rilievo, la "proroga biennale” dei termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre di quest’anno (anno 2015). Ciò sta a significare che a fronte di un periodo, neanche di 3 mesi (8/3 - 31/5) per il quale l’Ufficio sospende la propria attività di controllo, allunga il proprio termine di accertamento di ben 2 anni. Quindi 3 mesi contro 3 anni!!
 
Ciò significherà pertanto che l’anno di imposta 2015, in scadenza il prossimo 31/12/2020, potrà essere oggetto di controllo da parte degli organi preposti fino al 31/12/2022 (+ 2 anni).
 
 

TRIBUTI LOCALI (IMU, TASSA RIFIUTI, …) : vengono sospesi?
 
Per quanto concerne i Tributi Locali la risposta ad una possibile sospensione assume una particolare complessità ciò in quanto spetta a ciascun Comune definire l’ambito e i termini di detta sospensione. Tenuto conto dei circa 8 mila Comuni Italiani, possiamo immaginare la difficoltà nelle prossime settimane di tenere sotto controllo le varie delibere, e di conseguenza i diversi siti web ove si spera vengano pubblicate, per garantirci un corretto e tempestivo aggiornamento. Detto questo, in questa sede, è nostra cura anticiparvi quella che potrà essere la delibera circa il rinvio dei termini dei tributi locali per quanto concerne la città di Roma. Di seguito pertanto li andiamo a riportare, con l’impegno successivamente di fornirvi, come sempre, ogni tempestivo aggiornamento.
 
Ecco quanto ad oggi, sembra disporre il Comune di Roma:
 
 

DURC: validità posticipata fino al 15 giugno 2020
 
Fra le tante innovazioni contenute, nel DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) vi è anche la proroga (art.103) relativa alla validità di:
 
 
Va notato che, secondo l’INAIL, i documenti relativi ai DURC on line con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano quindi come data di “Scadenza validità” una data compresa tra il periodo predetto. Non è, infatti, possibile, precisa l’Istituto, modificare nei documenti in formato pdf la scadenza originaria della validità, in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione dei documenti in questione. Ciò nonostante, il documento dovrà intendersi valido fino al 15 giugno, poiché all’ordinaria valenza del DURC si è sovrapposto ex lege il disposto del DL 18/2020 e quindi chiunque lo riceverà non potrà chiederne un altro. Va ovviamente precisato che ove l’Ente non sia in condizione di regolarità, non abbia un DURC con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile o nel caso venga richiesto un DURC on line, il caso è trasmesso dal sistema alla sede competente per l’apertura dell’istruttoria.
 
 

CARTA DI IDENTITA’ : validità posticipata al 31 agosto 2020
 
Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 104 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (“Proroga della validità dei documenti di riconoscimento”) , entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
 
A tal riguardo, per quanto di competenza, si evidenzia che la norma in esame proroga al 31 agosto p.v. la validità delle carte d’identità scadute senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza, o delle carte in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge.
 
La proroga riguarda sia le carte d’identità emesse su supporto cartaceo che quelle elettroniche (c.d. “CIE 2.0”) emesse, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fino all’anno 2017.
 
 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti, avendo cura di fornire tempestivamente ulteriori chiarimenti che dovessero arrivare nel prossimo periodo, avuto riguardo ad una situazione in continuo divenire.

 
Cordialmente.
 
Studio Curina et Rossi
Divisione Fiscale
ROSSI DR. FEDERICO