Riduzione del canone di locazione: è possibile?

In un periodo di estrema difficoltà come quello che il nostro Paese purtroppo sta affrontando a causa del Corona virus molti sono i rapporti contrattuali destinati a risentirne . Anche i contratti di locazione, soprattutto quelli di natura commerciale, hanno iniziato a risentire delle gravi conseguenze derivanti dalle restrizioni legislative attuate a causa dell’emergenza. Infatti, da un lato il conduttore si potrebbe trovare impossibilitato a pagare i canoni di locazione per diversi mesi e, dall’altro il locatore si potrebbe trovare all’improvviso privato di una entrata sulla quale a sua volta contava ad esempio per onorare proprie obbligazioni contrattuali. In tale contesto potrebbero esserci casi in cui il Locatore sia disposto, visto il carattere eccezionale dell’evento e soltanto purchè si tratti di un periodo limitato, a concordare con il Conduttore una riduzione momentanea del canone di locazione.

Per questi casi è allora possibile un accordo di riduzione del canone di locazione.

Ove d’accordo – non si tratta infatti di rimedio che può essere imposto - le parti potranno allora stipulare una scrittura privata avente ad oggetto la riduzione temporanea del canone di locazione la quale dovrà essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello69. Ai sensi dell’art. 19 del Dl 133/2014 la registrazione è esente da imposta di registro e di bollo. Si precisa che la suddetta registrazione è incombente assolutamente indispensabile in caso di accordo sulla riduzione del canone di locazione poiché consente al proprietario di comunicare alla Agenzia delle Entrate il nuovo ammontare annuo del canone sul quale saranno dovute le imposte e di evitare anche esborsi di tasse su incassi non ricevuti. Per la registrazione sarà necessario: 1) compilare il modello69 riportando i dati del contratto.

Per la registrazione sarà necessario:

1) compilare il modello69 riportando i dati del contratto.

2) allegare la scrittura privata debitamente sottoscritta dalle parti;

3) recarsi allo sportello presso il quale era stato registrato l’atto originario non essendo possibile l’invio telematico.

Si consiglia pertanto di procedere innanzitutto alla redazione della scrittura privata provvedendo a dotarla di data certa (ad esempio mediante uno scambio di pec tra le parti oppure applicando una marca temporale). Quindi si potrà procedere all’invio all’Agenzia delle Entrate del modello e dell’accordo a mezzo mail o pec per poi provvedere, quando riapriranno gli sportelli al pubblico , alla effettivamente registrazione presso gli sportelli.

Nei casi in cui le parti non addivengano ad un accordo si può invece verificare:

- la risoluzione del contratto

che il codice civile disciplina all’art. 1467 per i casi in cui un evento straordinario e imprevedibile dia luogo a una eccessiva onerosita’ del contratto e dove si preserva il diritto del Locatore di beneficiare di sei mesi di preavviso salvo che il contratto non disponga un termine diverso;

- la posticipazione della corresponsione dei canoni maturati durante il periodo dell’emergenza

qualora l’attività svolta nei locali in affitto abbia subito danni economici connessi alle restrizioni imposte dai provvedimenti governativi.

In tale ultimo caso il Conduttore potrà, ove impossibilitato ad adempiere alle scadenze di pagamento, sospendere il pagamento dei canoni senza che ciò comporti la risoluzione del contratto o la rivendicazione di interessi moratori da parte del Locatore.

Avv. Virna Sabeni