Iscrizione volontaria al SSN per stranieri residenti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi

Importo del contributo
 

Nota del 27 gennaio 2025

 
In quest’ultimo periodo giungono all’attenzione dell’Ufficio giuridico diverse richieste di chiarimento circa il regime di contribuzione sanitaria da parte dei religiosi extra Ue presenti sul territorio nazionale. Al riguardo, è opportuno sottolineare che la somma che tali soggetti sono tenuti a versare è la stessa introdotta nel 2024 con il D.L. 29.03.2024, n. 39, che ha ridotto da 2.000 euro a 700 euro il contributo annuale per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale (SSN) degli stranieri titolari del permesso di soggiorno “per motivi religiosi”.  Si riporta di seguito la Nota pubblicata sul presente sito lo scorso 3 aprile 2024.
 
 
Nota del 3 aprile 2024 
 
Con riferimento all’obbligo contributivo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale per gli stranieri residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, il Governo italiano è intervenuto con il recente Decreto Legge, 29 marzo 2024, n. 39 ed ha rivisto l’importo del contributo minimo annuo, modificando quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024. Il richiamato provvedimento normativo nell’art. 9, comma 7, ha ora stabilito che l’importo del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per gli stranieri residenti in Italia titolari di un permesso di soggiorno per motivi religiosi è pari a 700,00 euro. L’iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento ed il versamento può essere effettuato presso i competenti uffici delle ASL. La misura richiamata, come noto, non è dovuta per gli stranieri che percepiscono un reddito di lavoro o reddito fiscalmente ad esso equiparato (come la remunerazione per il sostentamento del clero), in quanto per questi si applica la disciplina di iscrizione al Servizio sanitario nazionale al pari dei cittadini italiani in merito all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale (cfr. Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, art. 34, comma 1).
 
 

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