Si riporta di seguito il testo (aggiornato con le ultime modifiche) del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel quadriennio 2018-2021 stipulato da FACI e FIUDACS per tramite dell'ente bilaterale ENBIFF (da questo link si può scaricare in formato PDF).
Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i sacristi
addetti al culto Dipendenti da Enti Ecclesiastici
2018-2021
CCNL 18-07-2018
premessa
Il giorno 18 luglio 2018 a Roma, presso la sede della F.A.C.I. (Federazione tra le Associazione del Clero in Italia) è stato siglato il nuovo contratto nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici.
Sono presenti:
per la F.A.C.I.,il Presidente nella persona di Don Maurizio Giaretti;
per la F.I.U.D.A.C/S. il Presidente Enzo Busani.
Il Contratto, in vigore dal 1° gennaio 2018, avrà scadenza il 31 dicembre 2021.
Art. 1 – Definizione
Ai fini della presente normativa si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi principalmente di preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa, allestendo
diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa, e che svolge contestualmente anche le seguenti mansioni:
- Provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;
- Attendere alle attività che si svolgono all’interno della chiesa;
- Provvedere alla pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della Chiesa, della Sacrestia, del sagrato e delle altre pertinenze;
- Adempiere altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale, indicate nella lettera di assunzione.
Art. 2 – Inquadramento e classificazione
Secondo livello:
Art. 3 – Assunzione e periodo di prova
1. L’assunzione del sacrista è effettuata dal legale rappresentante dell’ente ecclesiastico titolare dell’officiatura del culto della chiesa, nel rispetto delle norme di legge sia civili che canoniche.
4. Nel caso di mancata conferma, al sacrista sarà corrisposto il compenso per il periodo di lavoro prestato e quanto dovuto per norma di legge e tenendo anche conto della disciplina canonica.
Art. 4 – Retribuzione
Per il periodo di applicazione del presente contratto, la retribuzione lorda minima mensile del sacrista comprensiva di ogni indennità, inclusa l’ex indennità di contingenza è stabilita come segue:
Gli importi suindicati sono da intendersi lordi e soggetti a ritenute fiscali e previdenziali come di legge.
Art.4 – bis – Indennità una tantum
Ai sacristi in forza dal 1 gennaio 2018 in aggiunta alla retribuzione ordinaria prevista nel presente contratto viene riconosciuta una indennità lorda una tantum, senza alcun riflesso su alcun istituto retributivo e di legge, pari ad euro 1.300,00 da erogarsi in 3 quote di cui la prima pari ad euro 500,00 al marzo 2019, euro 400,00 al marzo 2020 ed euro 400,00 al marzo 2021.
Per i Sacristi del Gruppo B di cui all’art. 2 (lavoratori dipendenti a tempo parziale) l’importo dell’una tantum sarà proporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali stabilite /44).
NOTA A VERBALE L’Ente Bilaterale di cui al presente articolo viene disciplinato secondo quanto stabilito in calce al presente contratto.
Art. 4 – ter – Scatti di anzianità
1. Sono previsti scatti di anzianità, da corrispondere dal primo Gennaio 2016 e sino al raggiungimento di uno dei seguenti limiti,:
a. Dieci scatti biennali, dal primo gennaio 2016.
b. Trenta anni dalla data d’inizio del contratto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.
2. Il valore di ciascuno scatto è determinato nei seguenti importi lordi:
a. Per lavoratori con anzianità di servizio superiore a dieci anni: € 25,00 b. Per lavoratori con anzianità di servizio inferiore o pari a dieci anni: € 15,00 3. Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità; per i sacristi assunti prima del 31 dicembre 2013, il biennio decorre dall’1 gennaio 2014;
4. L’importo riconosciuto per gli scatti maturati fino alla data del 31/12/2013 sarà consolidato in una voce retributiva denominata ‘ex scatti’, non assorbibile né in alcun modo rivalutabile e avrà riflesso unicamente sul TFR, sulla gratifica natalizia (13°) e, per quanti ne hanno diritto, sulla 14°.
5. Per i Sacristi del Gruppo B di cui all’art. 2 (lavoratori dipendenti a tempo parziale), il valore spettante sarà riproporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali stabilite /44).
L’anzianità di servizio viene calcolata con riferimento alla occupazione del sacrista presso una chiesa o eventualmente più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.
Art. 4 – quater – Valore convenzionale dell’alloggio
Ai soli fini contributivi, il valore dell’alloggio eventualmente concesso in uso al Sacrista è determinato convenzionalmente in euro 50,00 (cinquanta) mensili.
Art. 4 – quinquies –Gratifica Pasquale
A decorrere dal 2015, in occasione della Santa Pasqua sarà corrisposta al Sacrista una gratifica di Euro 50,00 lordi, con effetto unicamente sul TFR.
Art. 5 – Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro giornaliero è concordato con il datore di lavoro.
2. L’orario di lavoro ordinario è di 44 ore settimanali, distribuite in 6 giornate.
3. L’orario settimanale non può normalmente superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a dieci mesi.
4. Nel rispetto delle consuetudini locali e dell’organizzazione del lavoro, la distribuzione dell’orario di lavoro avverrà preferibilmente su cinque giornate da 8 ore e una da 4 ore.
Art. 6 – Lavoro straordinario e supplementare
L’eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente richiesto dal datore di lavoro.
Nel caso di contratto part-time il ricorso al lavoro supplementare non è consentito oltre il limite di tre mesi consecutivi ed è soggetto alla maggiorazione del 15% e ciò nei limiti di una durata pari al 25% delle ore contrattuali da calcolarsi nell’arco di un mese. In caso di eccedenza del 25% verrà applicata una maggiorazione pari a 30% della retribuzione. Non rientrano nel computo delle ore supplementari di cui alla ulteriore maggiorazione del 30% quelle lavorate in occasione dei periodi di cui all’art. 10 punto 1 e quelle lavorate in occasione di eventi di carattere eccezionale di volta in volta sottoposti al vaglio dell’Ente Bilaterale.
Art. 7 – Riposo settimanale
Nel rispetto delle consuetudini locali e dell’organizzazione del lavoro, il sacrista ha diritto a 1,5 giorni di riposo settimanale, concordati con il datore di lavoro, anche non consecutivi e generalmente non coincidenti con la domenica, con la festività del Santo Patrono e le altre festività, fatte salve le condizioni di miglior favore e le intese individuali/locali. Il lavoro svolto nelle festività indicate nell’articolo 8 è retribuito come previsto all'art, 6.
Art. 8 – Festività
1. Sono considerati festivi i seguenti giorni:
Art. 9 – Gratifiche
1. Alla data del 15 dicembre di ciascun anno, al Sacrista sarà corrisposta una mensilità aggiuntiva (tredicesima) il cui importo lordo è pari a una mensilità della normale retribuzione.
3. In caso di prestazione di lavoro inferiore a un anno, le gratifiche di cui ai punti precedenti del presente articolo saranno calcolate in dodicesimi, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Art. 10 – Ferie
1. Al Sacrista spetta un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, più 4 giorni in corrispettivo delle festività soppresse, con la regolare corresponsione della retribuzione. In nessun caso possono essere concesse ferie tra il 20 dicembre e il 7 gennaio, durante la Settimana Santa e in occasione della festa del Patrono.
3. Le ferie possono essere godute al massimo in due distinti periodi annui.
5. In caso di prestazione di lavoro inferiore a un anno, i periodo di cui ai punto uno precedente del presente articolo sarà calcolato in dodicesimi, maturando un dodicesimo per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Art. 11 – Congedi
1. In caso di matrimonio, è concesso al Sacrista un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi.
2. In caso di decesso di un parente fino al secondo grado, è concesso al Sacrista un permesso retribuito di tre giorni all’anno, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53.
3. Per gravi motivi personali potrà essere concesso, a discrezione del datore di lavoro, un periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a tre mesi, non ripetibile nell’arco dei tre anni e valido unicamente ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
4. Per ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) sono riconosciute:
b. ai membri dell’associazione è riconosciuta una giornata non retribuita per la partecipazione agli incontri associativi.
Art. 12 – Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
1. Al Sacrista possono essere autorizzati dal datore di lavoro fino a otto giorni di permesso retribuito, anche non consecutivi, per la partecipazione a ritiri spirituali o a corsi di aggiornamento liturgico o professionale, sia nazionali che locali.
2. La mancata utilizzazione di detti giorni, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, non dà diritto adalcuna indennità sostitutiva.
Art. 13 – Malattia o Infortunio
1. In caso di malattia o infortunio il Sacrista percepirà l’integrazione economica del trattamento erogato dall’istituto previdenziale assicurativo o mutualistico, come previsto dalle normative vigenti, fino al 100% della retribuzione di fatto corrisposta per il periodo massimo di sei mesi.
2. Trascorso il periodo di comporto mobile di sei mesi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto definitivamente, con diritto del sacrista a ogni sua competenza, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso. La restituzione dell’eventuale alloggio sarà concordata fra le parti, tenendo conto anche dello stato di salute del sacrista.
3. Il Sacrista ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro.
5. Qualora il Sacrista non si presenti sul posto di lavoro alla data indicata dal certificato medico, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo della conservazione del posto e il dipendente è considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennità di mancato preavviso.
Art. 14 - Risoluzione del rapporto di lavoro e controversie
La risoluzione del rapporto di lavoro segue la disciplina civilistica anche riguardo al Foro competente previo ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione avanti l’Ente Bilaterale.
Art. 15 – Preavviso di licenziamento
1. Salvo le condizioni di miglior favore, il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti con preavviso scritto di 30 gg (per i casi di anzianità fino a cinque anni) e di 60 gg (per i casi di anzianità oltre i cinque anni) inviato con raccomandata a.r..
2. In caso di mancato preavviso, l’inadempiente è tenuto a risarcire la controparte con un’indennità pari a quella del mancato preavviso.
Art. 16 – Trattamento di Fine Rapporto
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Sacrista o suoi aventi causa sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) , rapportato alla sua durata, liquidato e pagato come per legge.
2. Per l’anno di anzianità di servizio non compiuto si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi compiuti, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
4. Nel caso previsto dal comma precedente, il trattamento di fine rapporto è corrisposto successivamente alla riconsegna dell’alloggio libero di persone e di cose.
Art. 17 – Norme disciplinari
1. Considerata la natura peculiare dell’attività svolta dal Sacrista e del luogo sacro dove essa di norma si svolge, il Sacrista è tenuto, oltre che a prestare la sua opera con dovuta diligenza, secondo necessità ed eseguendo le direttive date, anche a mantenere un ottimo comportamento sotto tutti gli aspetti, morale cattolica, religioso, civile.
3. In caso di altre gravi mancanze e infrazioni, il Sacrista potrà incorrere nelle sanzioni di richiamo e sospensione, fino al licenziamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 legge 300/70.
Art. 18 – Condizione di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, individuali o locali.
Per tutto quanto non previsto nella presente contrattazione collettiva le parti fanno espresso e formale rinvio alla legge italiana ed alle specifiche normative di settore da intendersi integrative ma non sostitutive.
Art. 19 – Ente Bilaterale
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti costituiscono l’Ente Bilaterale come da allegato A da intendersi parte integrante del presente contratto che verrà finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori per mezzo di una ritenuta annuale calcolata sul minimo contrattuale pari a: non iscritti a FACI 2,5%; non iscritti a FIUDAC-S 2%; iscritti alla FACI ed a FIUDAC-S 0,4% per entrambi e la cui prima riunione si terrà entro il 30 settembre 2018. La iscrizione all’Ente Bilaterale è obbligatoria per tutti coloro che applicano il presente contratto.
Art. 20 – Scadenza del contratto
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti inviata mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
F.A.C.I.
____________________
F.I.U.D.A.C./S.
____________________