CCNL per i Sacristi addetti al culto dipendenti di Enti Ecclesiastici 2018-2021

Si riporta di seguito il testo (aggiornato con le ultime modifiche) del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel quadriennio 2018-2021 stipulato da FACI e FIUDACS per tramite dell'ente bilaterale ENBIFF (da questo link si può scaricare in formato PDF).


Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i sacristi
addetti al culto Dipendenti da Enti Ecclesiastici
2018-2021

CCNL 18-07-2018

premessa

Il giorno 18 luglio 2018 a Roma, presso la sede della F.A.C.I. (Federazione tra le Associazione del Clero in Italia) è stato siglato il nuovo contratto nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici.
Sono presenti:
per la F.A.C.I.,il Presidente nella persona di Don Maurizio Giaretti;
per la F.I.U.D.A.C/S. il Presidente Enzo Busani.
Il Contratto, in vigore dal 1° gennaio 2018, avrà scadenza il 31 dicembre 2021.


Art. 1 – Definizione

Ai fini della presente normativa si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi principalmente di preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa, allestendo
diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa, e che svolge contestualmente anche le seguenti mansioni:


Art. 2 – Inquadramento e classificazione

I sacristi sono inquadrati in due categorie, secondo il tempo di lavoro prestato, e classificati su due livelli, in funzione dell’esperienza e del profilo professionale:
Categorie:
- Gruppo A: Sacristi occupati a tempo pieno a servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro, che non potranno svolgere altro impiego.
- Gruppo B: Sacristi occupati a tempo parziale da uno o più datori di lavoro, senza vincolo di esclusiva.
Classificazione:
Primo livello:
A questo livello appartengono i lavoratori dipendenti qualificati che possiedono conoscenze avanzate ed elevate capacità tecniche e professionali, conseguite a seguito sia a specifica esperienza e a idonea formazione.

Secondo livello:

A questo livello appartengono i lavoratori dipendenti che applicano semplici conoscenze pratiche. Saranno inquadrati nel secondo livello tutti i neoassunti.
NOTE A VERBALE Le parti si danno reciprocamente atto che è volontà condivisa favorire la emersione del lavoro sommerso e la conseguente agevolazione delle assunzioni e che anche a tal fine è concepita la esistenza del secondo livello.


Art. 3 – Assunzione e periodo di prova

1. L’assunzione del sacrista è effettuata dal legale rappresentante dell’ente ecclesiastico titolare dell’officiatura del culto della chiesa, nel rispetto delle norme di legge sia civili che canoniche.

2. Fermi restando gli obblighi di legge circa l’assunzione, il periodo di prova non può avere durata superiore a mesi tre.
3. Terminato il periodo di prova, il sacrista si intende confermato a tempo indeterminato e detto periodo viene considerato a tutti gli effetti contrattuali.

4. Nel caso di mancata conferma, al sacrista sarà corrisposto il compenso per il periodo di lavoro prestato e quanto dovuto per norma di legge e tenendo anche conto della disciplina canonica.

 

Art. 4 – Retribuzione

Per il periodo di applicazione del presente contratto, la retribuzione lorda minima mensile del sacrista comprensiva di ogni indennità, inclusa l’ex indennità di contingenza è stabilita come segue:

Dipendenti classificati al Primo Livello, € 1.260,00;
Dipendenti classificati al Secondo Livello, € 950,00;
Per i Sacristi del Gruppo B di cui all’art. 2 (lavoratori dipendenti a tempo parziale), la retribuzione viene determinata proporzionalmente in base all’effettivo orario di lavoro, calcolando la retribuzione oraria nella misura di 1/190 della retribuzione mensile.

Gli importi suindicati sono da intendersi lordi e soggetti a ritenute fiscali e previdenziali come di legge.

 

Art.4 – bis – Indennità una tantum

Ai sacristi in forza dal 1 gennaio 2018 in aggiunta alla retribuzione ordinaria prevista nel presente contratto viene riconosciuta una indennità lorda una tantum, senza alcun riflesso su alcun istituto retributivo e di legge, pari ad euro 1.300,00 da erogarsi in 3 quote di cui la prima pari ad euro 500,00 al marzo 2019, euro 400,00 al marzo 2020 ed euro 400,00 al marzo 2021.

Per comprovate ragioni economiche, i datori di lavoro potranno richiedere di essere esonerati dalla corresponsione della suddetta indennità una tantum rivolgendo richiesta all’Ente Bilaterale cui è demandata la individuazione dei relativi criteri di esonero.

Per i Sacristi del Gruppo B di cui all’art. 2 (lavoratori dipendenti a tempo parziale) l’importo dell’una tantum sarà proporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali stabilite /44).

NOTA A VERBALE L’Ente Bilaterale di cui al presente articolo viene disciplinato secondo quanto stabilito in calce al presente contratto.

 

Art. 4 – ter – Scatti di anzianità

1. Sono previsti scatti di anzianità, da corrispondere dal primo Gennaio 2016 e sino al raggiungimento di uno dei seguenti limiti,:

a. Dieci scatti biennali, dal primo gennaio 2016.

b. Trenta anni dalla data d’inizio del contratto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.

2. Il valore di ciascuno scatto è determinato nei seguenti importi lordi:

a. Per lavoratori con anzianità di servizio superiore a dieci anni: € 25,00 b. Per lavoratori con anzianità di servizio inferiore o pari a dieci anni: € 15,00 3. Gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità; per i sacristi assunti prima del 31 dicembre 2013, il biennio decorre dall’1 gennaio 2014;

4. L’importo riconosciuto per gli scatti maturati fino alla data del 31/12/2013 sarà consolidato in una voce retributiva denominata ‘ex scatti’, non assorbibile né in alcun modo rivalutabile e avrà riflesso unicamente sul TFR, sulla gratifica natalizia (13°) e, per quanti ne hanno diritto, sulla 14°.

5. Per i Sacristi del Gruppo B di cui all’art. 2 (lavoratori dipendenti a tempo parziale), il valore spettante sarà riproporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali stabilite /44).

6. Al raggiungimento rispettivamente dei trentacinque e quaranta anni di servizio verrà corrisposta al sacrista una liberalità la cui entità è rimessa alla valutazione dell’Ente Bilaterale.

L’anzianità di servizio viene calcolata con riferimento alla occupazione del sacrista presso una chiesa o eventualmente più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.

 

Art. 4 – quater – Valore convenzionale dell’alloggio

Ai soli fini contributivi, il valore dell’alloggio eventualmente concesso in uso al Sacrista è determinato convenzionalmente in euro 50,00 (cinquanta) mensili. 

 

Art. 4 – quinquies –Gratifica Pasquale

A decorrere dal 2015, in occasione della Santa Pasqua sarà corrisposta al Sacrista una gratifica di Euro 50,00 lordi, con effetto unicamente sul TFR.

 

Art. 5 – Orario di lavoro

1. L’orario di lavoro giornaliero è concordato con il datore di lavoro.

2. L’orario di lavoro ordinario è di 44 ore settimanali, distribuite in 6 giornate.

3. L’orario settimanale non può normalmente superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate, come media, su un periodo di riferimento non superiore a dieci mesi.

4. Nel rispetto delle consuetudini locali e dell’organizzazione del lavoro, la distribuzione dell’orario di lavoro avverrà preferibilmente su cinque giornate da 8 ore e una da 4 ore.

5. Come previsto dall’art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.  Lgs citato non si applicano al personale di cui al presente CCNL.

 

Art. 6 – Lavoro straordinario e supplementare

L’eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente richiesto dal datore di lavoro.

Il lavoro straordinario è retribuito maggiorando la retribuzione oraria (=1/190 retribuzione minima mensile di cui all’art 4), secondo le seguenti percentuali:
- Straordinario feriale diurno: 20%;
- Straordinario feriale notturno (dalle 22 alle 6):30%.
- Straordinario festivo diurno: 30%;
- Straordinario festivo notturno (dalle 22 alle ore 6): 50 %.

Nel caso di contratto part-time il ricorso al lavoro supplementare non è consentito oltre il limite di tre mesi consecutivi ed è soggetto alla maggiorazione del 15% e ciò nei limiti di una durata pari al 25% delle ore contrattuali da calcolarsi nell’arco di un mese. In caso di eccedenza del 25% verrà applicata una maggiorazione pari a 30% della retribuzione. Non rientrano nel computo delle ore supplementari di cui alla ulteriore maggiorazione del 30% quelle lavorate in occasione dei periodi di cui all’art. 10 punto 1 e quelle lavorate in occasione di eventi di carattere eccezionale di volta in volta sottoposti al vaglio dell’Ente Bilaterale.

 

Art. 7 – Riposo settimanale

Nel rispetto delle consuetudini locali e dell’organizzazione del lavoro, il sacrista ha diritto a 1,5 giorni di riposo settimanale, concordati con il datore di lavoro, anche non consecutivi e generalmente non coincidenti con la domenica, con la festività del Santo Patrono e le altre festività, fatte salve le condizioni di miglior favore e le intese individuali/locali. Il lavoro svolto nelle festività indicate nell’articolo 8 è retribuito come previsto all'art, 6.

 

Art. 8 – Festività

1. Sono considerati festivi i seguenti giorni:

- il primo gennaio;
- il 6 gennaio – Epifania del Signore;
- il 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 1° maggio – Festa del Lavoro;
- il 2 giugno – Fondazione della Repubblica;
- il 15 agosto – Assunzione di Maria Vergine;
- il 1° novembre – Ognissanti;
- l’8 dicembre – Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre – Natale del Signore;
- il 26 dicembre – S. Stefano;
- la festa del Santo Patrono del luogo.

 

Art. 9 – Gratifiche

1. Alla data del 15 dicembre di ciascun anno, al Sacrista sarà corrisposta una mensilità aggiuntiva (tredicesima) il cui importo lordo è pari a una mensilità della normale retribuzione.

2. Ai sacristi inquadrati nel primo livello hanno diritto alla gratifica annuale, denominata “quattordicesima”, il cui importo lordo è pari a una mensilità della normale retribuzione. La quattordicesima sarà corrisposta alla data del 15 giugno.

3. In caso di prestazione di lavoro inferiore a un anno, le gratifiche di cui ai punti precedenti del presente articolo saranno calcolate in dodicesimi, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

 

Art. 10 – Ferie

1. Al Sacrista spetta un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, più 4 giorni in corrispettivo delle festività soppresse, con la regolare corresponsione della retribuzione. In nessun caso possono essere concesse ferie tra il 20 dicembre e il 7 gennaio, durante la Settimana Santa e in occasione della festa del Patrono.

3. Le ferie possono essere godute al massimo in due distinti periodi annui.

4. I periodi di godimento delle ferie sono concordati fra le parti, con riguardo alle esigenze del lavoroe del sacrista, entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. In caso di prestazione di lavoro inferiore a un anno, i periodo di cui ai punto uno precedente del presente articolo sarà calcolato in dodicesimi, maturando un dodicesimo per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

 

Art. 11 – Congedi

1. In caso di matrimonio, è concesso al Sacrista un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi.

2. In caso di decesso di un parente fino al secondo grado, è concesso al Sacrista un permesso retribuito di tre giorni all’anno, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53.

3. Per gravi motivi personali potrà essere concesso, a discrezione del datore di lavoro, un periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a tre mesi, non ripetibile nell’arco dei tre anni e valido unicamente ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

4. Per ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) sono riconosciute:

a. al presidente nazionale e a 2 membri della giunta nazionale, fino ad un massimo di 24 ore non retribuite per la partecipazione alle attività istituzionali dell’Associazione;

b. ai membri dell’associazione è riconosciuta una giornata non retribuita per la partecipazione agli incontri associativi.

 

Art. 12 – Aggiornamento professionale e ritiri spirituali

1. Al Sacrista possono essere autorizzati dal datore di lavoro fino a otto giorni di permesso retribuito, anche non consecutivi, per la partecipazione a ritiri spirituali o a corsi di aggiornamento liturgico o professionale, sia nazionali che locali.

 2. La mancata utilizzazione di detti giorni, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, non dà diritto adalcuna indennità sostitutiva.

 

Art. 13 – Malattia o Infortunio

1. In caso di malattia o infortunio il Sacrista percepirà l’integrazione economica del trattamento erogato dall’istituto previdenziale assicurativo o mutualistico, come previsto dalle normative vigenti, fino al 100% della retribuzione di fatto corrisposta per il periodo massimo di sei mesi.

2. Trascorso il periodo di comporto mobile di sei mesi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto definitivamente, con diritto del sacrista a ogni sua competenza, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso. La restituzione dell’eventuale alloggio sarà concordata fra le parti, tenendo conto anche dello stato di salute del sacrista.

3. Il Sacrista ha l’obbligo di dare immediata comunicazione della malattia al datore di lavoro.

4. Il Sacrista è tenuto a consegnare o inviare con raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro il certificato medico relativo alla malattia o all’infortunio, entro due giorni dal rilascio.

5. Qualora il Sacrista non si presenti sul posto di lavoro alla data indicata dal certificato medico, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo della conservazione del posto e il dipendente è considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennità di mancato preavviso.

 

Art. 14 - Risoluzione del rapporto di lavoro e controversie

La risoluzione del rapporto di lavoro segue la disciplina civilistica anche riguardo al Foro competente previo ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione avanti l’Ente Bilaterale.

 

Art. 15 – Preavviso di licenziamento

1. Salvo le condizioni di miglior favore, il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti con preavviso scritto di 30 gg (per i casi di anzianità fino a cinque anni) e di 60 gg (per i casi di anzianità oltre i cinque anni) inviato con raccomandata a.r..

2. In caso di mancato preavviso, l’inadempiente è tenuto a risarcire la controparte con un’indennità pari a quella del mancato preavviso.

 

Art. 16 – Trattamento di Fine Rapporto

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Sacrista o suoi aventi causa sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) , rapportato alla sua durata, liquidato e pagato come per legge.

2. Per l’anno di anzianità di servizio non compiuto si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi compiuti, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

3. Qualora il dipendente che termina il rapporto di lavoro fruisca di alloggio, in forza dell’art. 659 del codice di procedura civile è tenuto a riconsegnarlo entro un mese dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, il trattamento di fine rapporto è corrisposto successivamente alla riconsegna dell’alloggio libero di persone e di cose.

 

Art. 17 – Norme disciplinari

1. Considerata la natura peculiare dell’attività svolta dal Sacrista e del luogo sacro dove essa di norma si svolge, il Sacrista è tenuto, oltre che a prestare la sua opera con dovuta diligenza, secondo necessità ed eseguendo le direttive date, anche a mantenere un ottimo comportamento sotto tutti gli aspetti, morale cattolica, religioso, civile.

2. Sono espressamente considerati atti gravi che danno luogo alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro per giusta causa:
- la violazione della riservatezza legata all’attività pastorale e al ministero sacro svolto nella Chiesa mediante la diffusione di notizie conosciute in ragione del servizio;
- comportamenti gravi e comprovati che ledano la dignità dell’istituzione o confliggano con i suoi principii.

3. In caso di altre gravi mancanze e infrazioni, il Sacrista potrà incorrere nelle sanzioni di richiamo e sospensione, fino al licenziamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 legge 300/70.

 

Art. 18 – Condizione di miglior favore

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, individuali o locali.

Per tutto quanto non previsto nella presente contrattazione collettiva le parti fanno espresso e formale rinvio alla legge italiana ed alle specifiche normative di settore da intendersi integrative ma non sostitutive.

 

Art. 19 – Ente Bilaterale

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti costituiscono l’Ente Bilaterale come da allegato A da intendersi parte integrante del presente contratto che verrà finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori per mezzo di una ritenuta annuale calcolata sul minimo contrattuale pari a: non iscritti a FACI 2,5%; non iscritti a FIUDAC-S 2%; iscritti alla FACI ed a FIUDAC-S 0,4% per entrambi e la cui prima riunione si terrà entro il 30 settembre 2018. La iscrizione all’Ente Bilaterale è obbligatoria per tutti coloro che applicano il presente contratto.

 

Art. 20 – Scadenza del contratto

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti inviata mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

 
Il presente contratto collettivo consta di 20 articoli.

F.A.C.I.

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F.I.U.D.A.C./S.

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