Si riporta di seguito un riepilogo sintetico delle linee guida del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel treinnio 2018-2021 stipulato da FACI e FIUDACS per tramite dell'ente bilaterale ENBIFF (da questo link si accede alla pagina del CCNL).
Contratto Collettivo nazionale di Lavoro
per i sacristi addetti al culto divino cattolico
LINEE GUIDA.
CCNL 18-07-2018
Le Federazioni F.A.C.I. e F.I.U.D.A.C./S., per tramite dell'Ente Bilaterale ENBIFF, il 18 luglio 2018 hanno stipulato il contratto nazionale di lavoro (CCNL) per i sacristi addetti al Culto Divino Cattolico, che siano dipendenti di enti ecclesiastici.
Vigenza e rinnovo.
Il contratto collettivo è entrato in vigore dal giorno 1 gennaio 2018 ed ha vigenza sino al 31 dicembre 2021.
Salvo disdetta, il contratto collettivo sarà automaticamente e tacitamente rinnovato di anno in anno.
Retribuzione.
Confermati, per il periodo di applicazione del contratto, i seguenti importi della retribuzione lorda minima mensile (comprensiva di ogni indennità, inclusa l’ex indennità di contingenza):
- € 1.260,00 dipendenti classificati di Primo livello;
- € 950,00 dipendenti classificati di Secondo livello.
Indennità una tantum.
Ai sacristi dal giorno 1° gennaio 2018 é riconosciuta un' indennità lorda una tantum (che non ha riflessi su alcun istituto retributivo e di legge) pari ad € 1.300,00 da erogarsi nelle seguenti quote:
- € 500,00 a marzo 2019;
- € 400,00 a marzo 2020;
- € 400,00 a marzo 2021.
Per i sacristi del gruppo B di cui all’art. 2 del CCNL (lavoratori a tempo parziale) l’importo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali stabilite/44).
I datori di lavoro potranno richiedere all’Ente bilaterale di essere esonerati dalla corresponsione della predetta indennità per comprovate ragioni economiche.
Lavoro straordinario e supplementare
L'eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente richiesto dal datore di lavoro.
Il lavoro straordinario è retribuito maggiorando la retribuzione oraria (=1/190 retribuzione minima mensile di cui all'art 4), secondo le seguenti percentuali:
Fascia Oraria |
Percentuale della Maggiorazione |
|
Straordinario feriale diurno | 6:00 - 22:00 | 20% |
Straordinario feriale notturno | 22:00 - 6:00 | 30% |
Straordinario festivo diurno | 6:00 - 22:00 | 30% |
Straordinario festivo notturno | 22:00 - 6:00 | 50% |
N.B.
- Nel caso di contratto part-time il ricorso al lavoro supplementare non è consentito oltre il limite di tre mesi consecutivi ed è soggetto alla maggiorazione del 15% e ciò nei limiti di una durata pari al 25% delle ore contrattuali da calcolarsi nell'arco di un mese.
- In caso di eccedenza del 25% verrà applicata una maggiorazione pari a 30% della retribuzione.
- Non rientrano nel computo delle ore supplementari di cui alla ulteriore maggiorazione del 30% quelle lavorate in occasione dei periodi di ferie e quelle lavorate in occasione di eventi di carattere eccezionale di volta in volta sottoposti al vaglio dell'Ente Bilaterale.