Linee guida del CCNL-Sacristi FACI-FIUDACs 2018-2021

Si riporta di seguito un riepilogo sintetico delle linee guida del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore nel treinnio 2018-2021 stipulato da FACI e FIUDACS per tramite dell'ente bilaterale ENBIFF (da questo link si accede alla pagina del CCNL).


Contratto Collettivo nazionale di Lavoro
per i sacristi addetti al culto divino cattolico

LINEE GUIDA.

CCNL 18-07-2018

Le Federazioni F.A.C.I. e F.I.U.D.A.C./S., per tramite dell'Ente Bilaterale ENBIFF, il 18 luglio 2018 hanno stipulato il contratto nazionale di lavoro (CCNL) per i sacristi addetti al Culto Divino Cattolico, che siano dipendenti di enti ecclesiastici.

 

Vigenza e rinnovo.

Il contratto collettivo è entrato in vigore dal giorno 1 gennaio 2018 ed ha vigenza sino al 31 dicembre 2021.

Salvo disdetta, il contratto collettivo sarà automaticamente e tacitamente rinnovato di anno in anno.

 

Retribuzione.

Confermati, per il periodo di applicazione del contratto, i seguenti importi della retribuzione lorda minima mensile (comprensiva di ogni indennità, inclusa l’ex indennità di contingenza):

- € 1.260,00 dipendenti classificati di Primo livello;

- € 950,00 dipendenti classificati di Secondo livello.

 

Indennità una tantum.

Ai sacristi dal giorno 1° gennaio 2018 é riconosciuta un' indennità lorda una tantum (che non ha riflessi su alcun istituto retributivo e di legge) pari ad € 1.300,00 da erogarsi nelle seguenti quote:

- € 500,00 a marzo 2019;

- € 400,00 a marzo 2020;

- € 400,00 a marzo 2021.

Per i sacristi del gruppo B di cui all’art. 2 del CCNL (lavoratori a tempo parziale) l’importo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali stabilite/44).

I datori di lavoro potranno richiedere all’Ente bilaterale di essere esonerati dalla corresponsione della predetta indennità per comprovate ragioni economiche.

 

Lavoro straordinario e supplementare

L'eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente richiesto dal datore di lavoro.
Il lavoro straordinario è retribuito maggiorando la retribuzione oraria (=1/190 retribuzione minima mensile di cui all'art 4), secondo le seguenti percentuali:

  Fascia Oraria Percentuale della
Maggiorazione
Straordinario feriale diurno 6:00 - 22:00 20%
Straordinario feriale notturno 22:00 - 6:00 30%
Straordinario festivo diurno 6:00 - 22:00 30%
Straordinario festivo notturno 22:00 - 6:00 50%

N.B.