Comunicato n. 8 del 28/05/2021
Emergenza Covid-19
Prendendo spunto dai quesiti giunti in sede il Consiglio Direttivo chiarisce quanto segue:
1. Importi versati e solidarietà.
Mancando ancora il riconoscimento da parte dell’INPS la trattenuta a favore dell’ENBIFF, calcolata sul netto dello stipendio, non è soggetta ad altre ritenute o contribuzioni.
513324656. Corretta compilazione del mod. CU2021 In riferimento al versamento della quota ENBIFF nulla deve essere indicato nel mod. CU2021, in quanto trattasi di trattenuta di origine sindacale, senza impatti sulle comunicazioni fiscali.
513325104. Rimborsi per visite specialistiche.
L’ENBIFF non è ente deputato ad attivare direttamente o indirettamente rimborsi per visite mediche specialistiche, ma a ciò provvedono i suoi soci fondatori FACI e FIUDAC/s attraverso le proprie convenzioni assicurative per malattie e infortuni che non ricadono nella previdenza obbligatoria (INAIL).
513324712.. Erogazione dell’indennità una tantum prevista dal CCNL2018
Ai sensi dell’art. 4 bis del CCNL2018 ai sacristi in forza dal 1° gennaio 2018, o assunti successivamente a tale data, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, viene riconosciuta una indennità lorda una tantum pari ad euro 1.300,00, senza alcun riflesso su alcun istituto retributivo e di legge.
Per i sacristi in forza dal 1° gennaio 2018 la quota dovrà essere erogata in 3 quote di cui la prima pari ad euro 500,00 a marzo 2019, la seconda, pari ad euro 400,00 a marzo 2020 e la terza, pari ad euro 400,00 a marzo 2021.
Ai sacristi assunti successivamente al 1° gennaio 2018 dovranno essere corrisposte le quote in scadenza in aggiunta a quelle già scadute in modo da integrare l’importo di euro 1.300,00 quale quota una tantum.
513323928. Erogazione della gratifica Pasquale disciplinata dal CCNL2018.
La Gratifica Pasquale prevista dall’art. 4 quinquies del CCNL2018, che prevede l’erogazione al Sacrista dell’importo di euro 50,00 lordi, si ripercuote sulla maturazione del TFR ma non sulla maturazione dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Singole fattispecie
513323816. “il Datore di lavoro può recedere da un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con un Sacrista (CCNL Sacristi) senza apporre alcuna giustificazione ...?”
Non è possibile il licenziamento ad nutum del sacrista in quanto il rapporto di lavoro dipendente ad esso relativo non fa eccezione rispetto alla disciplina giuslavoristica. Il CCNL2018 sacristi infatti, all’art. 14, oltre a ribadire tale principio, prevede altresì il ricorso al tentativo obbligatorio di conciliazione avanti l’ENBIFF. Le medesime considerazioni valgono altresì per le sospensioni dei licenziamenti attualmente in vigore per l’emergenza COVID-19.
Ricordiamo che il datore di lavoro ha a disposizione la CIG in questo periodo di covid-19, come detto nel comunicato n. 6.
513323536. “Fino ad oggi la Parrocchia ha applicato il contratto collettivo per i sacristi della diocesi di Milano. Il dipendente in forza da 20 anni ha già percepito tutti gli 8 scatti di anzianità. Con l’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo come avviene il ricalcolo dello scatto di anzianità? Gli scatti vanno ricalcolati a partire da gennaio 2016 per altri dieci scatti biennali ?”
Dal passaggio dalla convenzione per i sacristi della diocesi di Milano al CCNL2018 il ricalcolo degli scatti di anzianità non possono derivare maggiori oneri per le parrocchie né danni economici per il sacrista; inoltre l’art. 4 del CCNL2018 prevede per i sacristi assunti prima del 31.12.2013, ai fini del calcolo, il biennio decorre dal 01.01.2014. Quindi gli scatti maturati con il vecchio contratto vengono consolidati dal 01.02.2020 fino al raggiungimento dei 30 anni di lavoro complessivi con lo stesso datore di lavoro.
Pertanto nella fattispecie possiamo dire che se si applicasse il ricalcolo non verrebbe rispettato l’accordo con la Arcidiocesi di Milano pertanto ex lege la risposta è che non vanno riconosciuti nuovi scatti, fatti salvi accordi diversi tra datore di lavoro e sacrista.