Imu, scadenza prossima per la 2ª rata del 2023

L’Imposta municipale propria è versata in due quote annuali, una di acconto e l’altra a saldo e conguaglio, ed è dovuta proporzionalmente alla percentuale e ai mesi dell'anno di possesso
 
Slitta, quest’anno, al 18 dicembre 2023, il termine per pagare la seconda rata, con l’eventuale conguaglio, dell’Imu dovuta per il 2023. La scadenza ordinaria del 16 dicembre coincide, infatti, con un sabato. Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. Ma occhio anche alle esenzioni.
In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

 

Un po’ di storia

L’Imposta municipale propria, ossia l’Imu, è stata introdotta, in via sperimentale, nel 2012 in sostituzione dell’Ici, ed è stata poi accomunata ad altri tributi locali nella Iuc poi abolita. Attualmente è disciplinata dall’articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) ed è applicata in tutti i Comuni dello Stivale, fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 
Quando nasce l’obbligo e per chi
 
In via generale l’Imu è dovuta per il possesso di:
 
Di regola, il tributo è pagato dal proprietario dell’immobile o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti al versamento dell’imposta, inoltre: il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, e il locatario per i fabbricati, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. Niente Imu, invece, per l’occupante dell’immobile.
 
 
A decidere le aliquote sono i Comuni
 
La disciplina fissa misure standard di tassazione per ogni tipologia di immobile. I Comuni sono però liberi di applicare, entro determinati limiti, le aliquote più alte o più basse approvate con delibere comunicate e pubblicate obbligatoriamente sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno. Le delibere sono consultabili, per Comune o area geografica, nella sezione dedicata del sito del Mef, in caso di mancata pubblicazione nei termini restano in vigore le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente. Quest’ultima regola cambierà dal 2025 (e non più dal 2024 in seguito alla proroga prevista dal decreto “Milleproroghe”), da quando, cioè, entreranno in vigore le disposizione previste dal Dm 7 luglio 2023, che individua, come previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 756 e 757), i beni per quali gli enti locali potranno applicare aliquote diversificate e delinea le modalità di elaborazione e trasmissione dell’apposito prospetto al dipartimento delle Finanze. Con il nuovo sistema, in mancanza della pubblicazione delle aliquote deliberate da Comuni, saranno applicate le percentuali standard fissate per legge e non più quelle dall’anno precedente (vedi articolo “Obbligo di Prospetto aliquote Imu prorogato all’anno d’imposta 2025”.
 
Terminata questa breve digressione, torniamo alla prossima scadenza. L’ammontare dell’imposta dovuta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore del bene stesso, l’aliquota fissata per la tipologia di immobile.
 
Nel dettaglio, la base imponibile è costituita:
Gruppo/categoria catastale  Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80
 
Occhio alle esenzioni
 
Come anticipato, prima di pagare, conviene verificare se il bene in questione non rientri tra le ipotesi di esenzione previste dalla disciplina e cioè tra gli immobili:
 
Non pagano l’Imu, inoltre, i terreni agricoli:
 
Dallo scorso anno, ricordiamo, sono nuovamente esenti i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa costruttrice. Il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023 ha tra l’altro specificato che l’imposta non è dovuta sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita.
 
 
Un’esenzione nuova di zecca e alcune proroghe
 
Da quest’anno, come previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 81, legge n. 197/2022), l’imposta municipale propria non è più dovuta per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria e ne sia stato informato il comune competente secondo le modalità da stabilire con un decreto Mef.
Restano esenti, inoltre, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023: i fabbricati situati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia; nelle zone delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessate dal sisma del 2012; nelle località delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
 
 
Il punto sulle agevolazioni
 
L’imposta municipale è applicata in misura ridotta, invece, tra l’altro, per:

 


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